Allegato 1 Modalita' operative per l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 1. Modalita' di calcolo dell'acconto e del conguaglio Si riportano di seguito le modalita' di calcolo degli incentivi, in vigore dal 1° luglio 2014, in acconto e a conguaglio, a favore dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali I, II, III, IV e V Conto Energia. 1.1 Calcolo della rata di acconto Il valore della rata di acconto e' calcolato sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all'anno precedente ("Produzione storica"), qualora disponibili, oppure sulla base di una stima delle ore di produzione regionali ("Stima regionale"). In considerazione della diminuzione nel tempo del rendimento elettrico degli impianti fotovoltaici, il GSE, per il calcolo delle rate di acconto, utilizza, ove disponibile, la "Produzione storica" dell'impianto riferita esclusivamente all'anno precedente. L'algoritmo di calcolo si differenzia in base al decreto di riferimento, come di seguito specificato: • impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal I, II, III e IV Conto Energia (ad esclusione, per questo ultimo, degli impianti cui sono riconosciute le tariffe incentivanti onnicomprensive): Parte di provvedimento in formato grafico con Pimpianto pari alla potenza incentivata dell'impianto, al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011; h pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1; α pari a 0,9; Tinc pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, inclusiva di eventuali premi; • impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal V Conto Energia e dal IV Conto Energia, limitatamente, per questo ultimo, agli impianti cui sono riconosciute le tariffe onnicomprensive: Parte di provvedimento in formato grafico con Pimpianto pari alla potenza incentivata dell'impianto al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011 Kaux = (1 - % Servizi Ausiliari1 ) per gli impianti che beneficiano del V Conto energia e pari a 1 per tutti gli altri impianti; Kpot pari a 1 oppure, nei soli casi di potenziamento di impianti che beneficiano del V Conto Energia, pari a 0,8; h pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1; α pari a 0,9; β pari a 0,6 nei casi di cessione parziale e pari a 1 nei casi di cessione totale2 ; Tinc pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia immessa, inclusiva di eventuali premi3 ; Tp pari alla tariffa premio riconosciuta sull'energia autoconsumata4 . -------- 1 Di cui all'articolo 1. 1, lettera m), della Delibera AEEG 343/2012/R/efr. -------- 2 Rappresenta la quota media di energia immessa in rete rispetto a quella prodotta, allo scopo di tener conto dell'autoconsumo. -------- 3 Per gli impianti che beneficiano del IV Conto Energia in esercizio dal 1° gennaio 2013, si tratta della tariffa incentivante onnicomprensiva prevista ai punti 4, 11 e 19 dell'Allegato 5 del DM 5 maggio 2011; per gli impianti che beneficiano del V Conto Energia, di potenza incentivata fino a 1 MW, si tratta della tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012 e per impianti di potenza incentivata superiore a 1 MW, rappresenta la differenza tra la tariffa onnicomprensiva suddetta e il prezzo zonale orario. -------- 4 Per gli impianti che beneficiano del IV Conto Energia in esercizio dal 1° gennaio 2013, si tratta della tariffa autoconsumo prevista ai punti 4, 11 e 19 dell'Allegato 5 del DM 5 maggio 2011; per gli impianti che beneficiano del V Conto Energia, rappresenta la tariffa premio sull'energia consumata in sito di cui agli Allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012. 1.1.1 Calcolo del numero totale di ore equivalenti Il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto (h) e' aggiornato annualmente ed e' applicato a partire dal mese di luglio di ciascun anno, secondo le modalita' di seguito indicate: - nel caso in cui siano disponibili - al 30 giugno dell'anno N (anno 2014 e successivi) - le misure valide, comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, relativamente a tutti i mesi dell'anno N-1, il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto (h) che si applica nel periodo luglio anno N - giugno anno N+1 e' pari al numero di ore risultanti dalle misure valide comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, riferite all'anno N-1 ("Produzione storica"); - nel caso in cui tali misure non siano disponibili al 30 giugno dell'anno N (anno 2014 e successivi) per tutti i mesi dell'anno N-1, il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto (h) che si applica nel periodo luglio anno N - giugno anno N+1 e' pari al numero di ore annue (definito in funzione della Regione in cui e' localizzato l'impianto) riportato nella Tabella 1 ("Stima regionale"). Tali ore sono valide sia per impianti a terra sia per impianti su edificio, in quanto per ciascuna Regione non si rilevano mediamente differenze significative tra le ore di produzione delle due tipologie di impianto. Nel caso di utilizzo delle ore su base regionale, per gli impianti dotati di un dispositivo di inseguimento, tali ore sono moltiplicate per un fattore correttivo Kinseguitore , posto convenzionalmente pari a 1,2 per ogni tipologia impiantistica. 1.1.2 Aggiornamento della rata di acconto L'aggiornamento della rata di acconto per ciascun impianto viene effettuato entro il 31 luglio di ogni anno N ed ha validita' per il periodo luglio anno N - giugno anno N+1. Analogamente a quanto specificato nel paragrafo precedente, la rata e' aggiornata sulla base della "Produzione storica", qualora siano disponibili, al 30 giugno dell'anno N, le misure valide, comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, relativamente a tutti i mesi dell'anno N-1. In caso contrario, la rata e' aggiornata sulla base delle ore di produzione regionali di cui alla Tabella 1 ("Stima regionale"). La Tabella 1 viene aggiornata e pubblicata dal GSE sul proprio sito internet entro il 31 luglio di ogni anno N, utilizzando le ore medie di produzione degli impianti, differenziate in funzione della Regione italiana di localizzazione e calcolate sulla base delle misure valide dell'anno N-1, disponibili al 30 giugno dell'anno N. 1.2 Calcolo del conguaglio Il conguaglio delle partite economiche relative agli anni precedenti rispetto all'anno in cui e' effettuato il calcolo e' eseguito sulla base delle misure valide pervenute dal soggetto responsabile dell'invio delle misure. Il calcolo e' effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque prima del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015. 2. Tempistiche di pagamento di acconti e conguagli I pagamenti in acconto sono effettuati con cadenza quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW, trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW, bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW e mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sempreche', in tutti i casi, sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100 €. Nei casi di eventi che possano condizionare la regolare erogazione dei pagamenti quali, a titolo esemplificativo, cessione dei crediti, cambi di titolarita' o altre modifiche di dati anagrafici del Soggetto Responsabile, i pagamenti saranno effettuati con tempistiche compatibili con la piu' efficace e rapida gestione dei succitati eventi. Il pagamento del conguaglio avviene entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di conguaglio negativo, il GSE pone in essere tutte le azioni eventualmente necessarie per il recupero degli importi non dovuti e per la corretta imputazione dei successivi acconti. Limitatamente al secondo semestre del 2014, il GSE ha facolta' di adottare diverse tempistiche di pagamento, per tener conto dei tempi di adeguamento dei sistemi informatici. In ogni caso, gli importi dovuti per il predetto periodo sono erogati entro il 31 dicembre 2014. 3. Azioni di controllo Le azioni di controllo sono finalizzate a garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilita' media annua di ciascun impianto e la sua effettiva produzione. A tale scopo, limitatamente agli impianti di potenza superiore a 200 kW, sono effettuati specifici controlli, con cadenza quadrimestrale, con riferimento ai periodi di seguito indicati: I periodo luglio - ottobre II periodo novembre - febbraio III periodo marzo - giugno Le azioni di controllo sono effettuate nel secondo mese successivo al periodo di riferimento (dicembre, aprile e agosto). La rata mensile costante, determinata secondo le modalita' riportate al paragrafo 1, puo' essere modificata attraverso l'applicazione di un coefficiente correttivo (^) nei periodi successivi al periodo oggetto di controllo, in caso di mancata corrispondenza tra la producibilita' ipotizzata e le misure pervenute per il periodo oggetto di controllo comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura. L'attivita' di controllo e' effettuata, con riferimento a ciascun periodo, come segue: - per ogni singolo impianto viene confrontata la somma delle ore di produzione utilizzate ai fini del calcolo dell'acconto (cfr. paragrafo 1.1.1) con la somma delle ore di produzione risultanti dalle misure inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure, con riferimento al periodo oggetto di controllo; - nel caso in cui, nel periodo di riferimento, la somma delle ore di produzione, utilizzate per il calcolo della rata in acconto, si discosti (in positivo o in negativo) di una quota pari almeno al 30% rispetto alla somma delle ore di produzione inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure, il valore della nuova rata mensile di acconto e' pari alla rata mensile costante (ACCm ) di cui al paragrafo 1.1, modificata come di seguito indicato: Parte di provvedimento in formato grafico con γ = heff / hquad ; hquad pari alla somma delle ore di produzione risultanti dalle misure inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure riferite al periodo oggetto di controllo; hquad pari alla somma delle ore di produzione utilizzate per il calcolo dell'acconto e applicate al periodo oggetto di controllo. Si precisa che la rata di acconto sara' aggiornata considerando quale parametro di riferimento la rata mensile costante (ACCm ). - in casi diversi dal punto precedente, la rata mensile di acconto da applicare nel periodo in corso e' pari alla rata mensile costante di cui al paragrafo 1.1 (ACCm . Per tutti gli impianti, nel caso di misure mancanti ovvero non verificate dal GSE, il medesimo GSE intraprende sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto responsabile dell'invio delle misure per acquisire i dati di misura necessari. Il GSE provvede ad effettuare le suddette azioni di sollecito con cadenza almeno mensile e si riserva di effettuare controlli documentali e in situ al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento della produttivita' degli impianti. Qualora, a seguito dell'effettuazione dei controlli sopra indicati, il GSE non acquisisca i dati di misura mensili, ovvero acquisisca dati non validati, lo stesso GSE: - procede all'aggiornamento della rata di acconto per il calcolo del coefficienteγ , considerando le ore di produzione di tali mesi pari a 0, qualora sia stata accertata la mancata produzione, anche a seguito di verifiche documentali o in situ; - non aggiorna la rata di acconto negli altri casi. Il GSE puo' comunque procedere alla sospensione del pagamento degli acconti nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo: - violazioni rilevanti di cui al decreto 31 gennaio 2014, di attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ogni altra difformita' riscontrata in sede di controlli; - documentata mancata produzione dell'impianto anche causata da furti di componenti impiantistiche, guasti e da prolungate attivita' manutentive; - per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, mancata comunicazione dei dati mensili di misura per un periodo pari ad almeno 4 mesi nel corso dell'anno, da parte dei soggetti responsabili dell'erogazione del servizio di misura. Si specifica che per l'anno 2014 il primo controllo sara' effettuato nel mese di dicembre 2014, rispetto alle misure del periodo luglio - ottobre 2014 comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura. Tabella 1: Ore equivalenti medie per Regione - anno 2014 |================================|==================================| | Regione | Ore equivalenti annue | |================================|==================================| | Abruzzo | 1.232 | |--------------------------------|----------------------------------| | Basilicata | 1.292 | |--------------------------------|----------------------------------| | Calabria | 1.310 | |--------------------------------|----------------------------------| | Campania | 1.225 | |--------------------------------|----------------------------------| | Emilia Romagna | 1.086 | |--------------------------------|----------------------------------| | Friuli Venezia Giulia | 1.059 | |--------------------------------|----------------------------------| | Lazio | 1.213 | |--------------------------------|----------------------------------| | Liguria | 1.082 | |--------------------------------|----------------------------------| | Lombardia | 1.019 | |--------------------------------|----------------------------------| | Marche | 1.178 | |--------------------------------|----------------------------------| | Molise | 1.253 | |--------------------------------|----------------------------------| | Piemonte | 1.084 | |--------------------------------|----------------------------------| | Puglia | 1.346 | |--------------------------------|----------------------------------| | Sicilia | 1.369 | |--------------------------------|----------------------------------| | Toscana | 1.135 | |--------------------------------|----------------------------------| | Trentino-Alto Adige | 1.054 | |--------------------------------|----------------------------------| | Umbria | 1.148 | |--------------------------------|----------------------------------| | Valle d'Aosta | 1.172 | |--------------------------------|----------------------------------| | Veneto | 1.061 | |================================|==================================|