(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
         Modalita' operative per l'erogazione delle tariffe 
      incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti 
   solari fotovoltaici, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, 
               del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 
 
 
  1. Modalita' di calcolo dell'acconto e del conguaglio 
  Si riportano di seguito le modalita' di calcolo degli incentivi, in
vigore dal 1° luglio 2014, in acconto e a conguaglio,  a  favore  dei
Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano dei
meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali I, II, III, IV  e  V  Conto
Energia. 
 
  1.1 Calcolo della rata di acconto 
  Il valore della rata di acconto e' calcolato sulla base  delle  ore
di produzione  del  singolo  impianto  relative  all'anno  precedente
("Produzione storica"), qualora disponibili, oppure sulla base di una
stima delle ore  di  produzione  regionali  ("Stima  regionale").  In
considerazione della diminuzione nel tempo del  rendimento  elettrico
degli impianti fotovoltaici, il GSE, per il  calcolo  delle  rate  di
acconto,  utilizza,  ove   disponibile,   la   "Produzione   storica"
dell'impianto riferita esclusivamente all'anno precedente. 
  L'algoritmo di  calcolo  si  differenzia  in  base  al  decreto  di
riferimento, come di seguito specificato: 
 
    • impianti che beneficiano degli incentivi previsti  dal  I,  II,
III e IV Conto Energia  (ad  esclusione,  per  questo  ultimo,  degli
impianti   cui   sono   riconosciute    le    tariffe    incentivanti
onnicomprensive): 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    con 
 
    Pimpianto pari alla potenza incentivata dell'impianto,  al  netto
    della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura  di
    obblighi di legge, come gli  obblighi  di  cui  all'articolo  11,
    comma 4, del decreto legislativo 28/2011; 
    h pari  al  numero  totale  di  ore  equivalenti  calcolato  come
    riportato al paragrafo 1.1.1; 
    α pari a 0,9; 
    Tinc pari alla  tariffa  incentivante  riconosciuta  sull'energia
    prodotta, inclusiva di eventuali premi; 
 
  • impianti che beneficiano degli incentivi  previsti  dal  V  Conto
Energia e dal IV Conto Energia,  limitatamente,  per  questo  ultimo,
agli impianti cui sono riconosciute le tariffe onnicomprensive: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    con 
    Pimpianto pari alla potenza incentivata  dell'impianto  al  netto
    della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura  di
    obblighi di legge, come gli  obblighi  di  cui  all'articolo  11,
    comma 4, del decreto legislativo 28/2011 
    Kaux =  (1  -  %  Servizi  Ausiliari1  )  per  gli  impianti  che
    beneficiano del V Conto energia e pari a 1 per  tutti  gli  altri
    impianti; 
    Kpot pari a 1 oppure, nei soli casi di potenziamento di  impianti
    che beneficiano del V Conto Energia, pari a 0,8; 
    h pari  al  numero  totale  di  ore  equivalenti  calcolato  come
    riportato al paragrafo 1.1.1; 
    α pari a 0,9; 
    β pari a 0,6 nei casi di cessione parziale e pari a 1 nei casi di
    cessione totale2 ; 
    Tinc pari alla  tariffa  incentivante  riconosciuta  sull'energia
    immessa, inclusiva di eventuali premi3 ; 
    Tp   pari   alla   tariffa   premio   riconosciuta   sull'energia
    autoconsumata4 . 
 
 -------- 
  1 Di cui  all'articolo  1.  1,  lettera  m),  della  Delibera  AEEG
 343/2012/R/efr. 
 
 -------- 
  2 Rappresenta la quota media di energia immessa in rete rispetto  a
 quella prodotta, allo scopo di tener conto dell'autoconsumo. 
 
 -------- 
  3 Per  gli  impianti  che  beneficiano  del  IV  Conto  Energia  in
 esercizio dal 1° gennaio 2013, si tratta della tariffa  incentivante
 onnicomprensiva prevista ai punti 4, 11 e 19 dell'Allegato 5 del  DM
 5 maggio 2011; per gli impianti che beneficiano del V Conto Energia,
 di potenza  incentivata  fino  a  1  MW,  si  tratta  della  tariffa
 onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012 e
 per impianti di potenza incentivata superiore a 1 MW, rappresenta la
 differenza tra la  tariffa  onnicomprensiva  suddetta  e  il  prezzo
 zonale orario. 
 
 -------- 
  4 Per  gli  impianti  che  beneficiano  del  IV  Conto  Energia  in
 esercizio dal 1° gennaio 2013, si tratta della  tariffa  autoconsumo
 prevista ai punti 4, 11 e 19 dell'Allegato 5 del DM 5  maggio  2011;
 per gli impianti che beneficiano del V Conto Energia, rappresenta la
 tariffa premio sull'energia consumata in sito di cui  agli  Allegati
 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012. 
 
 
  1.1.1 Calcolo del numero totale di ore equivalenti 
  Il numero totale di ore equivalenti del  singolo  impianto  (h)  e'
aggiornato annualmente ed e' applicato a partire dal mese  di  luglio
di ciascun anno, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    - nel caso in cui siano disponibili - al 30  giugno  dell'anno  N
(anno 2014 e successivi) - le misure valide, comunicate dal  soggetto
responsabile dell'invio della misura, relativamente a  tutti  i  mesi
dell'anno N-1, il  numero  totale  di  ore  equivalenti  del  singolo
impianto (h) che si applica nel periodo luglio anno N -  giugno  anno
N+1  e'  pari  al  numero  di  ore  risultanti  dalle  misure  valide
comunicate  dal  soggetto  responsabile  dell'invio   della   misura,
riferite all'anno N-1 ("Produzione storica"); 
    - nel caso in cui tali misure non siano disponibili al 30  giugno
    dell'anno N (anno 2014 e successivi) per tutti i  mesi  dell'anno
    N-1, il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto (h)
    che si applica nel periodo luglio anno N -  giugno  anno  N+1  e'
    pari al numero di ore annue (definito in funzione  della  Regione
    in cui e'  localizzato  l'impianto)  riportato  nella  Tabella  1
    ("Stima regionale"). Tali ore sono  valide  sia  per  impianti  a
    terra sia per  impianti  su  edificio,  in  quanto  per  ciascuna
    Regione non si rilevano mediamente differenze  significative  tra
    le ore di produzione delle due tipologie di impianto. Nel caso di
    utilizzo delle ore su base regionale, per gli impianti dotati  di
    un dispositivo di inseguimento, tali ore sono moltiplicate per un
    fattore correttivo Kinseguitore , posto convenzionalmente pari  a
    1,2 per ogni tipologia impiantistica. 
 
  1.1.2 Aggiornamento della rata di acconto 
  L'aggiornamento della rata di acconto per  ciascun  impianto  viene
effettuato entro il 31 luglio di ogni anno N ed ha validita'  per  il
periodo luglio anno N  -  giugno  anno  N+1.  Analogamente  a  quanto
specificato nel paragrafo precedente, la  rata  e'  aggiornata  sulla
base della "Produzione storica", qualora  siano  disponibili,  al  30
giugno  dell'anno  N,  le  misure  valide,  comunicate  dal  soggetto
responsabile dell'invio della misura, relativamente a  tutti  i  mesi
dell'anno N-1. In caso contrario, la rata e'  aggiornata  sulla  base
delle ore di produzione regionali  di  cui  alla  Tabella  1  ("Stima
regionale"). 
  La Tabella 1 viene aggiornata e pubblicata dal GSE sul proprio sito
internet entro il 31 luglio di ogni anno N, utilizzando le ore  medie
di produzione degli impianti, differenziate in funzione della Regione
italiana di localizzazione e calcolate sulla base delle misure valide
dell'anno N-1, disponibili al 30 giugno dell'anno N. 
 
  1.2 Calcolo del conguaglio 
  Il  conguaglio  delle  partite  economiche   relative   agli   anni
precedenti rispetto all'anno in  cui  e'  effettuato  il  calcolo  e'
eseguito sulla  base  delle  misure  valide  pervenute  dal  soggetto
responsabile dell'invio delle misure. 
  Il calcolo e' effettuato entro  60  giorni  dal  ricevimento  delle
misure e comunque prima del 30 giugno di ogni  anno,  a  partire  dal
2015. 
 
  2. Tempistiche di pagamento di acconti e conguagli 
  I pagamenti in acconto sono effettuati con  cadenza  quadrimestrale
per gli impianti di potenza fino a 3 kW, trimestrale per gli impianti
di potenza superiore a 3 kW  e  fino  a  6  kW,  bimestrale  per  gli
impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW e mensile per gli
impianti di potenza superiore a 20 kW, sempreche', in tutti  i  casi,
sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100 €. 
  Nei casi di eventi che possano condizionare la regolare  erogazione
dei pagamenti quali, a titolo esemplificativo, cessione dei  crediti,
cambi di  titolarita'  o  altre  modifiche  di  dati  anagrafici  del
Soggetto Responsabile, i pagamenti saranno effettuati con tempistiche
compatibili con la piu' efficace  e  rapida  gestione  dei  succitati
eventi. 
  Il pagamento del conguaglio avviene entro 60 giorni dal ricevimento
delle misure e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo. 
  Nel caso di conguaglio negativo, il GSE pone  in  essere  tutte  le
azioni eventualmente necessarie per il  recupero  degli  importi  non
dovuti e per la corretta imputazione dei successivi acconti. 
  Limitatamente al secondo semestre del 2014, il GSE ha  facolta'  di
adottare diverse tempistiche di pagamento, per tener conto dei  tempi
di adeguamento dei sistemi informatici. In  ogni  caso,  gli  importi
dovuti per il predetto periodo sono  erogati  entro  il  31  dicembre
2014. 
 
  3. Azioni di controllo 
  Le azioni di controllo sono finalizzate  a  garantire  un  adeguato
grado di corrispondenza tra la stima della producibilita' media annua
di ciascun impianto e la sua  effettiva  produzione.  A  tale  scopo,
limitatamente agli impianti di  potenza  superiore  a  200  kW,  sono
effettuati  specifici  controlli,  con  cadenza  quadrimestrale,  con
riferimento ai periodi di seguito indicati: 
 
  I periodo          luglio - ottobre  
  II periodo       novembre - febbraio 
  III periodo         marzo - giugno   
 
  Le azioni di controllo sono effettuate nel secondo mese  successivo
al periodo di riferimento (dicembre, aprile e agosto). 
  La  rata  mensile  costante,  determinata  secondo   le   modalita'
riportate  al  paragrafo  1,  puo'   essere   modificata   attraverso
l'applicazione  di  un  coefficiente  correttivo  (^)   nei   periodi
successivi al periodo  oggetto  di  controllo,  in  caso  di  mancata
corrispondenza tra la producibilita' ipotizzata e le misure pervenute
per  il  periodo  oggetto  di  controllo  comunicate   dal   soggetto
responsabile dell'invio della misura. 
  L'attivita' di controllo e' effettuata, con riferimento  a  ciascun
periodo, come segue: 
    - per ogni singolo impianto viene confrontata la somma delle  ore
di produzione utilizzate  ai  fini  del  calcolo  dell'acconto  (cfr.
paragrafo 1.1.1) con la somma  delle  ore  di  produzione  risultanti
dalle misure  inviate  dal  soggetto  responsabile  dell'invio  delle
misure, con riferimento al periodo oggetto di controllo; 
    - nel caso in cui, nel periodo di riferimento, la somma delle ore
    di produzione, utilizzate per il calcolo della rata  in  acconto,
    si discosti (in positivo o in negativo) di una quota pari  almeno
    al 30% rispetto alla somma delle ore di  produzione  inviate  dal
    soggetto responsabile dell'invio delle misure,  il  valore  della
    nuova rata mensile di acconto e' pari alla rata mensile  costante
    (ACCm ) di cui al  paragrafo  1.1,  modificata  come  di  seguito
    indicato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    con 
    γ = heff / hquad ; 
    hquad pari alla somma delle ore di  produzione  risultanti  dalle
    misure inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle  misure
    riferite al periodo oggetto di controllo; 
    hquad pari alla somma delle ore di produzione utilizzate  per  il
    calcolo dell'acconto e applicate al periodo oggetto di controllo. 
    Si precisa che la rata di acconto sara'  aggiornata  considerando
    quale parametro di riferimento la rata mensile costante (ACCm ). 
    - in casi diversi  dal  punto  precedente,  la  rata  mensile  di
    acconto da applicare nel periodo  in  corso  e'  pari  alla  rata
    mensile costante di cui al paragrafo 1.1 (ACCm . 
    Per tutti gli impianti, nel caso di misure  mancanti  ovvero  non
verificate dal GSE, il medesimo GSE intraprende  sistematiche  azioni
di sollecito verso il soggetto responsabile dell'invio  delle  misure
per acquisire  i  dati  di  misura  necessari.  Il  GSE  provvede  ad
effettuare le suddette azioni di sollecito con cadenza almeno mensile
e si riserva di effettuare controlli documentali e in situ al fine di
verificare la sussistenza dei  requisiti  necessari  al  mantenimento
della produttivita' degli impianti. 
    Qualora,  a  seguito  dell'effettuazione  dei   controlli   sopra
indicati, il GSE non acquisisca i  dati  di  misura  mensili,  ovvero
acquisisca dati non validati, lo stesso GSE: 
    - procede all'aggiornamento della rata di acconto per il  calcolo
    del coefficienteγ , considerando le ore  di  produzione  di  tali
    mesi pari a 0, qualora sia stata accertata la mancata produzione,
    anche a seguito di verifiche documentali o in situ; 
    - non aggiorna la rata di acconto negli altri casi. 
    Il GSE puo' comunque procedere  alla  sospensione  del  pagamento
degli acconti nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo: 
    - violazioni rilevanti di cui al  decreto  31  gennaio  2014,  di
attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28 e ogni altra difformita' riscontrata in sede di controlli; 
    - documentata mancata produzione dell'impianto anche  causata  da
furti di componenti impiantistiche, guasti e da prolungate  attivita'
manutentive; 
    - per gli  impianti  di  potenza  superiore  a  200  kW,  mancata
comunicazione dei dati mensili di  misura  per  un  periodo  pari  ad
almeno 4 mesi nel corso dell'anno, da parte dei soggetti responsabili
dell'erogazione del servizio di misura. 
  Si  specifica  che  per  l'anno  2014  il  primo  controllo   sara'
effettuato nel mese  di  dicembre  2014,  rispetto  alle  misure  del
periodo luglio - ottobre 2014 comunicate  dal  soggetto  responsabile
dell'invio della misura. 
 
 
      Tabella 1: Ore equivalenti medie per Regione - anno 2014 
    

|================================|==================================|
|            Regione             |      Ore equivalenti annue       |
|================================|==================================|
| Abruzzo                        |              1.232               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Basilicata                     |              1.292               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Calabria                       |              1.310               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Campania                       |              1.225               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Emilia Romagna                 |              1.086               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Friuli Venezia Giulia          |              1.059               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Lazio                          |              1.213               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Liguria                        |              1.082               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Lombardia                      |              1.019               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Marche                         |              1.178               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Molise                         |              1.253               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Piemonte                       |              1.084               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Puglia                         |              1.346               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Sicilia                        |              1.369               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Toscana                        |              1.135               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Trentino-Alto Adige            |              1.054               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Umbria                         |              1.148               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Valle d'Aosta                  |              1.172               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Veneto                         |              1.061               |
|================================|==================================|