IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 26,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116  (nel
seguito DL n. 91 del 2014) il quale dispone che, a decorrere  dal  1°
gennaio 2015, la tariffa incentivante per  l'energia  prodotta  dagli
impianti fotovoltaici di potenza  nominale  superiore  a  200  kW  e'
rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di tre opzioni; 
  Vista l'opzione di cui alla lettera b) del  predetto  comma  3,  in
base alla quale, fermo restando il periodo di erogazione  ventennale,
la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione  di
un incentivo ridotto rispetto all'attuale e  un  secondo  periodo  di
fruizione di un  incentivo  incrementato  in  ugual  misura,  secondo
percentuali di rimodulazione stabilite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in  modo
da consentire, nel caso  di  adesione  di  tutti  gli  aventi  titolo
all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno  per
il periodo 2015-2019; 
  Ritenuto che tale risultato debba essere conseguito  attraverso  un
metodo che risponda ai seguenti requisiti: 
  a) generi,  a  seguito  della  rimodulazione  degli  incentivi,  un
risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro/anno  per  il   periodo
2015-2019,  nel  caso  di  adesione  di  tutti  gli   aventi   titolo
all'opzione; 
  b) restituisca, successivamente al 2019, quanto  risparmiato  negli
anni 2015-19, mediante un pari incremento degli incentivi; 
  c) sia  in  grado  di  ridurre  nel  medio  termine  la  spesa  per
incentivi,  senza  provocare  picchi  nel  periodo   successivo,   in
considerazione dell'andamento previsto della spesa complessiva; 
    d) al fine  di  assicurare  un'applicazione  non  discriminatoria
della rimodulazione tenga in adeguato conto  il  maggior  periodo  di
percepimento dell'incentivo originario degli impianti entrati da piu'
tempo in esercizio; 
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica il  gas  e  il  sistema
idrico, che con il Parere  504/2014/I/efr  del  16  ottobre  2014  ha
espresso parere favorevole 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Percentuali di rimodulazione degli incentivi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli  incentivi  spettanti  agli
impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200  kW  che
aderiscono all'opzione di cui all'art. 26, comma 3, lettera b) del DL
n. 91 del 2014 sono  calcolati  riducendo  e  poi  incrementando  gli
incentivi  vigenti,  comprensivi  di  eventuali  premi,  secondo   la
procedura indicata in allegato 1, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Per gli impianti che beneficiano di tariffe onnicomprensive,  la
componente  incentivante  a  cui  applicare  la  procedura   di   cui
all'allegato 1 e' calcolata secondo le modalita' di cui all'art.  26,
comma 4, del DL n. 91 del 2014. 
  3. Al fine di agevolare la  visualizzazione  delle  percentuali  di
rimodulazioni  spettanti  a  ciascun   impianto,   entro   3   giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  il  GSE  pubblica  sul
proprio sito  internet  le  tabelle  dei  fattori  moltiplicativi  da
applicare ai  previgenti  incentivi  per  il  calcolo  dell'incentivo
rimodulato,  in  funzione  del  periodo  residuo  di   diritto   agli
incentivi, espresso in anni e mesi.