Art. 3 Rimodulazione 1. Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, nonche' il vincolo previsto dall'art.1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, sia al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2014 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 2673