Art. 3 
 
 
                            Rimodulazione 
 
  1. Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni  per  unita'
di personale appartenenti  a  categorie  e  professionalita'  diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando
i limiti previsti nelle tabelle allegate, nonche' il vincolo previsto
dall'art.1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, possono  avanzare
richiesta  di  rimodulazione  indirizzata  sia  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,
Ufficio per il personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  sia  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato, IGOP. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 8 settembre 2014 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Il Ministro per la semplificazione     
                                 e la pubblica amministrazione        
                                             Madia                    
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
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