Art. 10 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In  ogni  fase  del  procedimento,  il  Soggetto  gestore  e  il
Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione,
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
la  fruizione  e  il   mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al
Soggetto gestore la documentazione utile, anche  tenuto  conto  degli
specifici  adempimenti  richiesti  in  relazione  all'utilizzo  delle
diverse fonti finanziarie di cui all'art. 13, al  monitoraggio  delle
iniziative, con le forme e modalita' definite con  la  circolare  del
Ministero di cui all'art. 5, comma 8. 
  3. Il Ministero, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  11  del
Regolamento di esenzione, presenta alla Commissione europea relazioni
annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base  del  presente
decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari  e
i relativi settori di attivita' economica, gli importi  concessi  per
ciascun beneficiario e le relative intensita'. 
  4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal  Soggetto  gestore  e  dal  Ministero,  anche  in   ottemperanza,
relativamente  alle  imprese  beneficiarie  di  risorse  di   origine
comunitaria,  a  specifici  adempimenti   richiesti   dalla   vigente
normativa relativa all'utilizzo dei Fondi strutturali. 
  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
di cui al presente decreto, il Ministero puo'  avvalersi  del  Nucleo
speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie della Guardia
di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  6. I dati relativi all'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
presente decreto sono trasmessi al sistema permanente di monitoraggio
e valutazione presso il Ministero dello sviluppo economico, istituito
dall'art. 32 del decreto-legge n. 179/2012 al fine di  monitorare  lo
stato di attuazione delle misure volte a favorire  la  nascita  e  lo
sviluppo delle start-up innovative e  di  valutarne  l'impatto  sulla
crescita.