Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le start-up innovative, costituite da non  piu'  di  48  mesi
cosi' come previsto dal decreto-legge n. 179/2012: 
    a)  di  piccola  dimensione,  ai   sensi   di   quanto   previsto
all'allegato 1 del Regolamento di esenzione; 
    b) con sede legale e operativa ubicata  su  tutto  il  territorio
nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 
  2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni di cui  al  presente
decreto le persone fisiche  che  intendono  costituire  una  start-up
innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del  visto
start-up, purche' l'impresa sia formalmente costituita  entro  e  non
oltre il termine di cui al comma 4. 
  3. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, le imprese di cui al comma 1 devono: 
    a)  essere  regolarmente  costituite  e  iscritte   nell'apposita
sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma
8, del decreto-legge n. 179/2012; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) aver restituito agevolazioni godute  per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
    e) non essere "in difficolta'", secondo quanto previsto dall'art.
2, sub 18, del Regolamento di esenzione. 
  4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e  3  deve  essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,
nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero  entro
60  giorni  dalla  data  della  comunicazione  inviata  ai   soggetti
richiedenti dal Soggetto gestore di ammissione alle agevolazioni, nel
caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. 
  5. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo
restando il possesso, alla data di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione,  degli  ulteriori  requisiti  previsti   dal   presente
articolo, l'iscrizione nell'apposita sezione  speciale  del  Registro
delle imprese di cui all'art.  25,  comma  8,  del  decreto-legge  n.
179/2012 e la  disponibilita'  di  almeno  una  sede  sul  territorio
italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza  dal  beneficio,
alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione. 
  6. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al  presente  decreto  le
imprese controllate, ai sensi di quanto previsto  all'art.  2359  del
codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato,  nei
12  mesi  precedenti  la  data  di  presentazione  della   richiesta,
un'attivita'  analoga  a  quella  cui  si  riferisce  la  domanda  di
agevolazione. 
  7. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,
in  conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti   dalla
normativa comunitaria applicabile, le imprese operanti nei settori: 
    a)  della  produzione  primaria  dei  prodotti  agricoli  di  cui
all'allegato I del TFUE; 
    b) del settore carboniero relativamente agli aiuti per  agevolare
la chiusura di miniere  di  carbone  non  competitive,  di  cui  alla
decisione 2010/787/UE del Consiglio. 
  8. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
altresi'   concesse   per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse
all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con  l'attivita'  d'esportazione  e  per  gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni
rispetto ai prodotti di importazione.