Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non piu' di 48 mesi cosi' come previsto dal decreto-legge n. 179/2012: a) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione; b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purche' l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di cui al comma 4. 3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; e) non essere "in difficolta'", secondo quanto previsto dall'art. 2, sub 18, del Regolamento di esenzione. 4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero entro 60 giorni dalla data della comunicazione inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore di ammissione alle agevolazioni, nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. 5. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione. 6. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione. 7. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le imprese operanti nei settori: a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE; b) del settore carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio. 8. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.