Art. 5 Programmi e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di impresa: a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 2. I piani di impresa di cui al comma 1 possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 3 e/o il sostenimento dei costi di esercizio di cui al comma 7, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila). 3. Nell'ambito dei piani di impresa di cui al comma 1, sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto; b) componenti hardware e software funzionali al progetto; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonche' relativi interventi correttivi e adeguativi. 4. I programmi di investimento devono: a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; b) essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. 5. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte. 6. Ai fini dell'ammissibilita', i beni di cui al comma 3 devono: a) essere ammortizzabili; b) essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto; c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni; e) essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti, con le modalita' indicate nella circolare di cui al comma 8. 7. Nell'ambito dei piani di impresa di cui al comma 1, sono ammissibili i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall'impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1: a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali interessi sono ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attivita' di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione ai sensi di quanto previsto al comma 3; c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b). Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla lettera a); d) costi salariali relativi al personale dipendente, nonche' costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012; e) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprieta' industriale; f) licenze relative all'utilizzo di software; g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012. 8. Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.