Art. 5 
 
                    Programmi e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
piani di impresa: 
    a) caratterizzati da un  significativo  contenuto  tecnologico  e
innovativo, e/o 
    b) mirati allo sviluppo di  prodotti,  servizi  o  soluzioni  nel
campo dell'economia digitale, e/o 
    c) finalizzati alla valorizzazione economica  dei  risultati  del
sistema della ricerca pubblica e privata. 
  2. I piani di impresa di cui al comma 1 possono avere ad oggetto la
realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 3 e/o  il
sostenimento dei costi di esercizio di cui al comma 7, per un importo
complessivo di spese e/o  costi  ammissibili  non  superiore  a  euro
1.500.000,00  (unmilionecinquecentomila)  e  non  inferiore  a   euro
100.000,00 (centomila). 
  3. Nell'ambito dei piani  di  impresa  di  cui  al  comma  1,  sono
ammissibili  i  programmi   di   investimento   aventi   ad   oggetto
l'acquisizione di: 
    a)  impianti,  macchinari  e  attrezzature  tecnologici,   ovvero
tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione
del progetto; 
    b) componenti hardware e software funzionali al progetto; 
    c) brevetti e licenze; 
    d) certificazioni, know-how  e  conoscenze  tecniche,  anche  non
brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa; 
    e)  progettazione,  sviluppo,  personalizzazione,   collaudo   di
soluzioni  architetturali  informatiche  e  di  impianti  tecnologici
produttivi,  consulenze  specialistiche  tecnologiche  funzionali  al
progetto di investimento, nonche' relativi  interventi  correttivi  e
adeguativi. 
  4. I programmi di investimento devono: 
    a)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art. 7.  Per  data  di  avvio  del
programma di investimenti si intende la  data  del  primo  titolo  di
spesa ammissibile; 
    b) essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento di cui all'art.  9,  comma  1,  pena  la  revoca  delle
agevolazioni concesse. 
  5. Non sono ammissibili  alle  agevolazioni  le  spese  riferite  a
investimenti  di  mera  sostituzione  di   impianti,   macchinari   e
attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte,  mediante  il
cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative  a  commesse
interne, le spese sostenute attraverso  il  sistema  della  locazione
finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e  attrezzature
usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative
a imposte, tasse, scorte. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita', i beni di cui al comma 3 devono: 
    a) essere ammortizzabili; 
    b)  essere  utilizzati  esclusivamente   nell'unita'   produttiva
destinataria dell'aiuto; 
    c) essere acquistati a condizioni di mercato  da  terzi  che  non
hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non  possono
essere oggetto di compravendita tra  due  imprese  che  nei  24  mesi
precedenti la presentazione della  domanda  di  agevolazione  di  cui
all'art. 7 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del
codice civile o siano entrambe partecipate, anche  cumulativamente  o
per via indiretta, per almeno il 25  per  cento,  da  medesimi  altri
soggetti; 
    d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per
almeno 3 anni; 
    e)  essere  pagati  esclusivamente  tramite  un  conto   corrente
bancario dedicato alla realizzazione del programma  di  investimenti,
con le modalita' indicate nella circolare di cui al comma 8. 
  7. Nell'ambito dei piani  di  impresa  di  cui  al  comma  1,  sono
ammissibili i seguenti costi  di  esercizio,  sostenuti  dall'impresa
beneficiaria  nei  24  mesi  successivi  alla  data  di  stipula  del
contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1: 
    a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali
interessi sono ammissibili  in  misura  non  superiore  al  tasso  di
riferimento  vigente  alla  data  di  concessione  dell'agevolazione,
fissato sulla base di quello stabilito dalla  Commissione  europea  e
pubblicato              sul               sito               Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
    b) quote di ammortamento di impianti, macchinari  e  attrezzature
tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare  riferimento
a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, necessari all'attivita' di impresa, qualora  per
i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di
acquisizione ai sensi di quanto previsto al comma 3; 
    c) canoni di  leasing  ovvero  spese  di  affitto  relativi  agli
impianti, macchinari e attrezzature  di  cui  alla  lettera  b).  Gli
interessi relativi ai predetti canoni  di  leasing  sono  ammissibili
nella misura massima di cui alla lettera a); 
    d) costi salariali  relativi  al  personale  dipendente,  nonche'
costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i  requisiti
indicati  all'art.  25,  comma  2,  lettera  h),   numero   2),   del
decreto-legge n. 179/2012; 
    e) licenze  e  diritti  relativi  all'utilizzo  di  titoli  della
proprieta' industriale; 
    f) licenze relative all'utilizzo di software; 
    g) servizi di incubazione e  di  accelerazione  di  impresa,  con
particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati
di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012. 
  8. Il Ministero, con  propria  circolare  esplicativa,  provvede  a
fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti  dei  piani  e
delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui
al presente decreto.