Art. 7 Presentazione delle domande e dei piani di impresa 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a decorrere dalla data indicata nella circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 8, con le modalita', le forme e i termini indicati nella medesima circolare. 3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, non saranno prese in considerazione. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, comportera' la chiusura anticipata dello "sportello". Il Ministero comunichera', mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituira' agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese. 5. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 6. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.