Art. 7 
 
         Presentazione delle domande e dei piani di impresa 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di procedura valutativa con procedimento  a  sportello,  secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Le domande di agevolazione,  corredate  dei  piani  di  impresa,
possono essere presentate  a  decorrere  dalla  data  indicata  nella
circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 8, con  le  modalita',
le forme e i termini indicati nella medesima circolare. 
  3. Le domande presentate antecedentemente  al  termine  iniziale  o
successivamente al termine finale indicato  nella  circolare  di  cui
all'art. 5, comma 8, non saranno prese in considerazione. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.
123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'   finanziarie.
L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del  termine
finale  indicato  nella  circolare  di  cui  all'art.  5,  comma   8,
comportera' la chiusura anticipata dello  "sportello".  Il  Ministero
comunichera', mediante avviso a firma del Direttore generale per  gli
incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse   e
restituira'  agli  istanti  che  ne  facciano  richiesta,  e  le  cui
richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione  da
essi inviata a loro spese. 
  5. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n.  180
e all'art. 34 del decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese
ai fini della fruizione  delle  agevolazioni  previste  dal  presente
decreto. 
  6. In caso di insufficienza delle risorse disponibili,  le  domande
presentate nell'ultimo giorno utile e  istruite  con  esito  positivo
sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale,  commisurata  alle
rispettive spese ritenute agevolabili.