Art. 8 
 
         Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto  gestore,
che procede all'istruttoria delle  stesse  sulla  base  dei  seguenti
criteri di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto
alla specifica attivita' svolta dall'impresa e al piano di impresa; 
    b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa,
in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto  e/o  servizio,
ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; 
    c) potenzialita' del mercato di riferimento,  del  posizionamento
strategico del relativo business, delle strategie di marketing; 
    d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa; 
    e)  fattibilita'  tecnologica  ed  operativa  del  programma   di
investimento, se previsto nel piano di impresa. 
  2. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle
agevolazioni di cui al comma 6, e' previsto un  punteggio  aggiuntivo
in favore delle start-up innovative: 
    a) che hanno conseguito il rating di legalita'  di  cui  all'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27  e  che,  pertanto,
rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n.  24075  del
14 novembre 2012  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato; 
    b) che finanziano il piano di impresa per almeno il  30%  (trenta
percento) del  finanziamento  richiesto  attraverso  conferimenti  in
denaro iscritti alla voce del capitale sociale  e  della  riserva  da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in
seguito alla conversione di obbligazioni  convertibili  in  azioni  o
quote di  nuova  emissione,  da  parte  di  uno  o  piu'  investitori
qualificati  ai  sensi  dell'art.  100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58. 
  3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PON "Ricerca
e Competitivita'" 2007-2013, la valutazione di cui al comma  1  tiene
conto anche dei "Criteri di selezione delle operazioni" del  medesimo
Programma  operativo,  approvati  dal  Comitato  di  sorveglianza  in
relazione all'Obiettivo operativo "4.2.1.3: Azioni integrate  per  lo
sviluppo sostenibile e la diffusione della societa' dell'informazione
- Azioni integrate per la societa' dell'informazione". 
  4. Le domande di  agevolazione,  complete  dei  dati  previsti  dal
modulo  di  richiesta,  sono  istruite,  nel   rispetto   dell'ordine
cronologico di presentazione  o  di  completamento,  in  tempo  utile
perche' possano essere deliberate  entro  60  giorni  dalla  data  di
presentazione della richiesta o di completamento della stessa. 
  5. Sull'ammissione alle agevolazioni delle  imprese  che  intendono
realizzare i programmi di investimento di cui all'art.  5,  comma  1,
lettere b) e c), delibera il comitato tecnico gia' istituito ai sensi
dell'art. 9,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 6 marzo 2013.  Gli  oneri  di  funzionamento  del  comitato
tecnico gravano sulla convenzione di cui all'art. 3, comma 2. 
  6. Con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  8,  il  Ministero
fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter
di valutazione di cui al presente articolo, ivi inclusa l'indicazione
di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.