Art. 8 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' svolta dall'impresa e al piano di impresa; b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; c) potenzialita' del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing; d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa; e) fattibilita' tecnologica ed operativa del programma di investimento, se previsto nel piano di impresa. 2. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 6, e' previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle start-up innovative: a) che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto, rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% (trenta percento) del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o piu' investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PON "Ricerca e Competitivita'" 2007-2013, la valutazione di cui al comma 1 tiene conto anche dei "Criteri di selezione delle operazioni" del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza in relazione all'Obiettivo operativo "4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della societa' dell'informazione - Azioni integrate per la societa' dell'informazione". 4. Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perche' possano essere deliberate entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa. 5. Sull'ammissione alle agevolazioni delle imprese che intendono realizzare i programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), delibera il comitato tecnico gia' istituito ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013. Gli oneri di funzionamento del comitato tecnico gravano sulla convenzione di cui all'art. 3, comma 2. 6. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 8, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter di valutazione di cui al presente articolo, ivi inclusa l'indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.