Art. 2 
 
  1. In esecuzione delle previsioni di cui agli artt. 15,  16  e  18,
della legge n. 103/1979, l'Avvocato Generale dello Stato,  l'Avvocato
Generale Aggiunto, i vice Avvocati Generali dello Stato  responsabili
di una  Sezione  presso  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato  e  gli
Avvocati  Distrettuali  verificano  con  regolarita'  il   rendimento
individuale degli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  secondo  i
criteri di cui agli articoli successivi. 
  2. Ai fini del riparto delle somme, di cui  alla  prima  parte  del
comma 4, dell'art. 9,  del  d.l.  n.  90/2014,  tale  verifica  viene
comunque compiuta con cadenza quadrimestrale.