Art. 2 1. In esecuzione delle previsioni di cui agli artt. 15, 16 e 18, della legge n. 103/1979, l'Avvocato Generale dello Stato, l'Avvocato Generale Aggiunto, i vice Avvocati Generali dello Stato responsabili di una Sezione presso l'Avvocatura Generale dello Stato e gli Avvocati Distrettuali verificano con regolarita' il rendimento individuale degli avvocati e procuratori dello Stato, secondo i criteri di cui agli articoli successivi. 2. Ai fini del riparto delle somme, di cui alla prima parte del comma 4, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014, tale verifica viene comunque compiuta con cadenza quadrimestrale.