Art. 3 
 
  1. La verifica del rendimento individuale di cui all'art.  2  viene
svolta, anche con l'ausilio  degli  strumenti  informatici,  e  tiene
conto dei seguenti elementi: 
    a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano
conseguire   decadenze   o   preclusioni   o,    comunque,    effetti
pregiudizievoli dell'attivita' istituzionale; 
    b) il puntuale svolgimento dell'attivita' consultiva,  anche  con
riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente; 
    c) la cura dell'attivita' di udienza con riferimento alle udienze
destinate allo svolgimento di attivita' non dilazionabili; 
    d) il  rispetto  delle  direttive  dell'Istituto  in  materia  di
trattazione  degli  affari  e  di   partecipazione   alle   attivita'
istituzionali. 
  2. Nella valutazione degli elementi  di  cui  al  comma  precedente
dovra' tenersi conto dei carichi individuali  di  lavoro  di  ciascun
Avvocato e Procuratore dello Stato, avendo in particolare riguardo al
numero  e  alla  qualita'  degli  affari  trattati  ed  all'attivita'
professionale complessivamente svolta, ivi  compresa  l'attivita'  di
procura.