Art. 3 1. La verifica del rendimento individuale di cui all'art. 2 viene svolta, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, e tiene conto dei seguenti elementi: a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attivita' istituzionale; b) il puntuale svolgimento dell'attivita' consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente; c) la cura dell'attivita' di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attivita' non dilazionabili; d) il rispetto delle direttive dell'Istituto in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attivita' istituzionali. 2. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovra' tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato e Procuratore dello Stato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualita' degli affari trattati ed all'attivita' professionale complessivamente svolta, ivi compresa l'attivita' di procura.