Art. 4 
 
  1. Entro il quindicesimo giorno successivo  alle  singole  scadenze
quadrimestrali i soggetti di cui all'art. 2 procedono  alla  verifica
del rendimento individuale loro demandata in base ai criteri  di  cui
all'art. 3. 
  2.  Nell'ipotesi  in  cui  essi  rilevino  ingiustificati  elementi
negativi  di  valutazione  del  rendimento  tali  da  incidere  sulla
ripartizione di cui al comma 4, dell'art. 9,  del  d.l.  n.  90/2014,
richiedono  all'avvocato   o   procuratore   dello   Stato   adeguati
chiarimenti che devono esser resi nei dieci giorni successivi. 
  3. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2, ove i  soggetti
di cui all'art. 2 non ritengano soddisfacenti i chiarimenti  forniti,
formalizzano la proposta di verifica del rendimento e quantificano in
termini  percentuali  la  misura  della  ridotta  partecipazione   al
riparto. 
  4. La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto  non
potra' essere inferiore al 10% ne' superiore al 75% e  dovra'  essere
proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi  riscontrati  ed
alla gravita' delle conseguenze. In  casi  di  particolare  gravita',
l'avvocato o il procuratore  dello  Stato  potra'  essere  totalmente
escluso dal riparto. 
  5. Qualora l'interessato non accetti espressamente per iscritto  la
proposta di valutazione, i soggetti di cui all'art. 2 trasmettono gli
atti al Consiglio  degli  Avvocati  e  Procuratori  dello  Stato  che
delibera in via definitiva nella prima seduta utile.