Art. 4 1. Entro il quindicesimo giorno successivo alle singole scadenze quadrimestrali i soggetti di cui all'art. 2 procedono alla verifica del rendimento individuale loro demandata in base ai criteri di cui all'art. 3. 2. Nell'ipotesi in cui essi rilevino ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sulla ripartizione di cui al comma 4, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014, richiedono all'avvocato o procuratore dello Stato adeguati chiarimenti che devono esser resi nei dieci giorni successivi. 3. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2, ove i soggetti di cui all'art. 2 non ritengano soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizzano la proposta di verifica del rendimento e quantificano in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto. 4. La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potra' essere inferiore al 10% ne' superiore al 75% e dovra' essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravita' delle conseguenze. In casi di particolare gravita', l'avvocato o il procuratore dello Stato potra' essere totalmente escluso dal riparto. 5. Qualora l'interessato non accetti espressamente per iscritto la proposta di valutazione, i soggetti di cui all'art. 2 trasmettono gli atti al Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato che delibera in via definitiva nella prima seduta utile.