Art. 11 
 
                          Raccolta dei dati 
 
  1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti  a
seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e'  stato
raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
degli avvocati. 
  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al
monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia. 
  (( 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette  alle  Camere,  con
cadenza annuale,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente capo, contenente, in  particolare,  i
dati trasmessi ai sensi  del  comma  2,  distinti  per  tipologia  di
controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie  iscritte
a  ruolo  nell'anno  di  riferimento,  a  loro  volta  distinti   per
tipologia. ))