Art. 20 
 
 
           Misure per il rilancio del settore immobiliare 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 119: 
  1) le parole: «del 51 per cento», ((  ovunque  ricorrono,  ))  sono
sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»; 
  2) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in  ogni  caso  per  le
societa'  il  cui  capitale  sia  gia'  quotato.  Ove  il   requisito
partecipativo  del  60  per  cento  venisse  superato  a  seguito  di
operazioni societarie straordinarie o sul  mercato  dei  capitali  il
regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei  limiti
imposti dalla presente norma.»; 
    b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti: 
  «119-bis. I requisiti partecipativi di  cui  al  comma  119  devono
essere verificati  entro  il  primo  periodo  d'imposta  per  cui  si
esercita l'opzione ai sensi del comma 120;  in  tal  caso  il  regime
speciale esplica i  propri  effetti  dall'inizio  di  detto  periodo.
Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo  d'imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento  e'  consentito
di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del  60  per  cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo  d'imposta
in cui detto requisito  partecipativo  viene  verificato  e  fino  ad
allora la societa' applica in via  ordinaria  l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.
L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da  conferimento  di  cui  al  comma  137  e  le  imposte
ipotecarie  e  catastali  di  cui  al  comma  139   sono   applicate,
rispettivamente dalla societa' che  ha  presentato  l'opzione  e  dal
soggetto  conferente,  in  via  provvisoria   fino   al   realizzarsi
dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale  non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute  in  via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo  alla
presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d'imposta  ((  utilizzabile  ))  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  119-ter.  Le  SIIQ  non  costituiscono  Organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58.»; 
    c) al comma 121: 
  1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Agli  stessi
effetti assumono rilevanza  le  quote  di  partecipazione  nei  fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»; 
  2) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili  destinati
alla locazione,  anche  nel  caso  di  loro  classificazione  tra  le
attivita' correnti, ai fini della verifica del  parametro  reddituale
concorrono  a  formare  i   componenti   positivi   derivanti   dallo
svolgimento  di  attivita'  di  locazione  immobiliare  soltanto   le
eventuali plusvalenze realizzate»; 
  d) al comma 122, le parole: «due esercizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre esercizi»; 
  e) al comma 123: 
  1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «il
70 per cento»; 
  2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in  fondi  immobiliari  di
cui al comma 131»; 
    f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente: 
  «123-bis. Ai fini  del  comma  123,  i  proventi  rivenienti  dalle
plusvalenze nette realizzate su  immobili  destinati  alla  locazione
nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ  o
di quote in fondi immobiliari di cui  al  comma  131,  incluse  nella
gestione  esente  ai  sensi  del  comma  131,  ((  sono  soggetti  ))
all'obbligo di distribuzione per il 50 per  cento  nei  due  esercizi
successivi a quello di realizzo.»; 
  g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali  anteriormente
a tale termine, la differenza  fra  il  valore  normale  assoggettato
all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell'ingresso nel regime speciale,  al  netto  delle  quote  di
ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad  imposizione
ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente  imputabile  agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»; 
  h) al comma 131, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare  svolta  da  tali  societa'»,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a  immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni  in  SIIQ  o  SIINQ  e  i
proventi e le plusvalenze o minusvalenze (( relativi a  quote  ))  di
partecipazione a fondi comuni di investimento  immobiliare  istituiti
in  Italia  e  disciplinati  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono  almeno  l'80  per
cento  del  valore  delle  attivita'  in  immobili,   diritti   reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria  su  immobili  a  carattere  traslativo,  e  in
partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi  immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i  fondi  destinati
all'investimento in beni  immobili  a  prevalente  utilizzo  sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.  Sui  proventi  di  cui  al
periodo precedente distribuiti dai predetti  fondi  immobiliari  alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo  7,  comma  2,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»; 
  i) al comma 134: 
  1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi  dell'articolo  2,
comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431»,  e'  inserito  il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti  di  locazione  relativi
agli  alloggi  sociali  realizzati   o   recuperati   in   attuazione
dell'articolo  11  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
dell'articolo  11  dell'Allegato  al  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri 16  luglio  2009,  pubblicato  nella  gazzetta
ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191;  ((  la  presente  disposizione
costituisce  deroga  ))   all'unificazione   dell'aliquota   di   cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Per le  distribuzioni  eseguite  nei  confronti  di  soggetti  non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti,  le  convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410». 
    l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare» sono aggiunte  le  seguenti  «,  anche  svolta  mediante
partecipazioni in societa'  che  abbiano  ((  espresso  l'opzione  ))
congiunta per il regime speciale di cui al comma 125». 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  dopo  il
comma 140 sono inseriti i seguenti: 
  «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari  istituiti  e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione  ai  quotisti
di azioni di societa' che abbiano optato per  il  regime  di  cui  al
comma 119, ricevute a  seguito  di  conferimento  di  immobili  nelle
stesse societa' non costituisce realizzo ai fini  delle  imposte  sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ  ricevute  dagli
stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle  quote
del fondo. Per  la  SIIQ  conferitaria,  il  valore  di  conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il  conferimento  di  cui  ai  periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una  SIIQ  gia'  esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, a condizione che il  fondo  stesso  provveda  all'assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. 
  140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  in
societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui  al  comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita'  di  immobili  prevalentemente
locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I  predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte  I,  allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della  tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di  liquidazione  di  cui  al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
operazioni  che  non  formano  oggetto  dell'attivita'  propria   del
soggetto passivo. 
  140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di
immobili prevalentemente locati eseguite per  la  liquidazione  delle
quote da fondi  immobiliari  istituiti  e  disciplinati  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa'  che  abbiano  optato
per il regime di cui al comma 119.». 
  3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni
(( di euro )) per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015,  a  3,33
milioni per l'anno 2016, a 3,38  milioni  per  l'anno  2017,  a  4,17
milioni per l'anno 2018, a 4,97  milioni  per  l'anno  2019,  a  5,30
milioni per l'anno 2020 e a 4,90  milioni  ((  di  euro  annui  ))  a
decorrere  dall'anno  2021  si   provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27,  comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni. 
  4. All'articolo 3 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «nonche'  dalle   dichiarazioni   di   conformita'
catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122»; 
  c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito
successivamente agli atti  di  trasferimento  e  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.». 
  (( c-bis) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  «20-bis.  Agli  immobili  del  patrimonio  abitativo  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  oggetto  di   conferimenti   o
trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare
di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da  3  a  20
del  presente  articolo.  Al  fine  di  accelerare  il  processo   di
dismissione  del  patrimonio  suddetto  ai  conduttori,  il   termine
previsto  dal  comma  1  dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' prorogato al 31 dicembre 2013». 
  4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20  giugno  2005,
n. 122, e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Disposizione interpretativa dell'articolo  13,  comma
2). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso  che  il
requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13,  e
conseguentemente la tutela prevista nel citato  comma  2,  non  viene
meno anche nei casi di acquisto della proprieta' o  di  conseguimento
dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali o di  aggiudicazione
di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva». 
  4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «E'  altresi'  esclusa  la   soppressione   delle
esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti  di  cui
ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto  immobili  pubblici  interessati  da
operazioni di permuta, dalle procedure di cui  agli  articoli  2,  3,
3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni,  all'articolo  11-quinquies   del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33
e 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». 
  4-quater. Al terzo periodo del comma 1  dell'articolo  11-quinquies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  le  parole:
«degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e  delle  altre
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,»  e
dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti:
«e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  provvedono  secondo  i
rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
  4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  2014,  n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2-quater e' abrogato; 
  b) al comma 2-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio e'
in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al  conferimento
dei beni da essa individuati, salvo parere  contrario  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  rendere
entro trenta giorni dalla richiesta»; 
  c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le  parole:  «Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e il» sono  soppresse,
la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente: «comunica» e le
parole: «ai commi 2-quater e» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma»; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In  assenza
della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso
consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei  beni  da
essa individuati, salvo parere contrario del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  da  rendere  entro  trenta
giorni dalla richiesta». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Comma 1: 
              Si riporta il testo del comma 119 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "119. A partire  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso alla data del 30 giugno 2007,  le  societa'
          per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
          Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di  locazione
          immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
          in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nelle  quali  nessun
          socio possieda direttamente o indirettamente  piu'  del  60
          per cento dei diritti di voto  nell'assemblea  ordinaria  e
          piu' del 60 per cento dei diritti  di  partecipazione  agli
          utili ed almeno il 25 per cento delle azioni  sia  detenuto
          da  soci  che  non  possiedano  al  momento  delle  opzioni
          direttamente o indirettamente piu'  del  2  per  cento  dei
          diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del  2  per
          cento dei diritti di  partecipazione  agli  utili,  possono
          avvalersi del regime speciale opzionale  civile  e  fiscale
          disciplinato dalle disposizioni del presente  comma  e  dei
          commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che
          saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141  entro  il
          30 aprile 2007. Il requisito partecipativo del 25 per cento
          non si applica in ogni caso per le societa' il cui capitale
          sia gia' quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per
          cento venisse superato a seguito di  operazioni  societarie
          straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale
          di cui al precedente periodo e' sospeso sino  a  quando  il
          suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito  nei
          limiti imposti dalla presente norma." 
              Si riporta il testo del comma 121 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera
          svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo
          di proprieta' o di altro diritto reale  ad  essa  destinati
          rappresentano   almeno   l'80   per    cento    dell'attivo
          patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi  da  essa
          provenienti  rappresentano  almeno  l'80  per   cento   dei
          componenti positivi del conto economico. Agli effetti della
          verifica di detti parametri, assumono  rilevanza  anche  le
          partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28
          febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche' quelle
          detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui  al
          comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con
          utili derivanti  dall'attivita'  di  locazione  immobiliare
          svolta da  tali  societa'.  Agli  stessi  effetti  assumono
          rilevanza le quote di partecipazione nei fondi  immobiliari
          indicati nel comma 131 e i relativi proventi.  In  caso  di
          alienazione degli immobili e dei diritti reali su  immobili
          destinati  alla  locazione,  anche   nel   caso   di   loro
          classificazione tra le attivita' correnti,  ai  fini  della
          verifica del parametro reddituale concorrono  a  formare  i
          componenti  positivi   derivanti   dallo   svolgimento   di
          attivita' di locazione immobiliare  soltanto  le  eventuali
          plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il
          regime  speciale  deve  tenere  contabilita'  separate  per
          rilevare i fatti di gestione  dell'attivita'  di  locazione
          immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra
          le  informazioni  integrative  al  bilancio,  dei   criteri
          adottati per  la  ripartizione  dei  costi  e  degli  altri
          componenti comuni.". 
              Si riporta il testo del comma 122 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127,  la
          mancata osservanza per  tre  esercizi  consecutivi  di  una
          delle condizioni  di  prevalenza  indicate  nel  comma  121
          determina la definitiva cessazione dal  regime  speciale  e
          l'applicazione delle ordinarie regole gia'  a  partire  dal
          secondo dei tre esercizi considerati." 
              Si riporta il testo del comma 123 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "123.  L'opzione  per  il  regime   speciale   comporta
          l'obbligo, in ciascun esercizio,  di  distribuire  ai  soci
          almeno  il  70  per  cento   dell'utile   netto   derivante
          dall'attivita' di  locazione  immobiliare  e  dal  possesso
          delle partecipazioni o di quote di partecipazione in  fondi
          immobiliari di cui al comma 131 indicate al comma  121;  se
          l'utile  complessivo  di  esercizio  disponibile   per   la
          distribuzione e' di importo inferiore  a  quello  derivante
          dall'attivita' di locazione immobiliare e dal  possesso  di
          dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su
          tale minore importo." 
              Si riporta il testo del comma 127 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. 127. Il valore normale costituisce il nuovo  valore
          fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali
          su immobili di cui  al  comma  126,  rilevando  anche  agli
          effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al
          comma  121,  a  decorrere  dal  quarto  periodo   d'imposta
          successivo  a  quello  anteriore  all'ingresso  nel  regime
          speciale. In caso  di  alienazione  degli  immobili  o  dei
          diritti reali anteriormente a tale termine,  la  differenza
          fra il valore normale assoggettato all'imposta  di  cui  ai
          commi 126 e 137  e  il  costo  fiscale  riconosciuto  prima
          dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote  di
          ammortamento calcolate su tale costo,  e'  assoggettato  ad
          imposizione    ordinaria    e     l'imposta     sostitutiva
          proporzionalmente imputabile agli  immobili  e  ai  diritti
          reali alienati costituisce credito d'imposta.". 
              Si riporta il testo del comma 131 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione
          per il regime  speciale,  il  reddito  d'impresa  derivante
          dall'attivita'   di   locazione   immobiliare   e'   esente
          dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile
          civilistico  ad  esso  corrispondente  e'  assoggettata  ad
          imposizione in  capo  ai  partecipanti  secondo  le  regole
          stabilite nei commi  da  134  a  136.  Si  comprendono  nel
          reddito esente i  dividendi  percepiti,  provenienti  dalle
          societa'  indicate  nel  comma  121,  formati   con   utili
          derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da
          tali  societa',  ovvero  le  plusvalenze   o   minusvalenze
          relative  a  immobili  destinati   alla   locazione   e   a
          partecipazioni  in  SIIQ  o  SIINQ  e  i  proventi   e   le
          plusvalenze   o   minusvalenze   relativi   a   quote    di
          partecipazione a fondi comuni di  investimento  immobiliare
          istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico  di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  che
          investono almeno l'80 per cento del valore delle  attivita'
          in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti  da
          rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria
          su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni  in
          societa'  immobiliari  o  in   altri   fondi   immobiliari,
          destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi  i  fondi
          destinati all'investimento in beni  immobili  a  prevalente
          utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.
          Sui proventi di cui al periodo precedente  distribuiti  dai
          predetti fondi immobiliari alle  SIIQ  non  si  applica  la
          ritenuta   prevista   dall'articolo   7,   comma   2,   del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410.
          Analoga   esenzione   si   applica   anche   agli   effetti
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  tenendo
          conto, a tal fine, della parte del valore della  produzione
          attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il
          decreto di  attuazione  previsto  dal  comma  119,  possono
          essere   stabiliti   criteri   anche   forfetari   per   la
          determinazione del valore della produzione esente." 
              Si riporta il testo del comma 134 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "134. I soggetti residenti presso i quali i  titoli  di
          partecipazione detenuti nelle SIIQ sono  stati  depositati,
          direttamente  o  indirettamente,  aderenti  al  sistema  di
          deposito accentrato e gestito dalla  Monte  Titoli  Spa  ai
          sensi del regolamento CONSOB emanato in  base  all'articolo
          10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche'  i  soggetti
          non residenti che aderiscono a sistemi esteri  di  deposito
          accentrato aderenti al sistema Monte  Titoli  operano,  con
          obbligo di rivalsa, una ritenuta del  20  per  cento  sugli
          utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi  da
          altre   SIIQ,   derivanti   dall'attivita'   di   locazione
          immobiliare  nonche'  dal  possesso  delle   partecipazioni
          indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
          al 15 per cento  in  relazione  alla  parte  dell'utile  di
          esercizio riferibile a contratti di locazione  di  immobili
          ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2,  comma
          3, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  ivi  inclusi  i
          contratti  di  locazione  relativi  agli  alloggi   sociali
          realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dell'articolo 11 dell'Allegato al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella
          gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la  presente
          disposizione    costituisce     deroga     all'unificazione
          dell'aliquota  di  cui  all'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  La
          ritenuta e' applicata a titolo d'acconto,  con  conseguente
          concorso dell'intero importo dei dividendi  percepiti  alla
          formazione del reddito imponibile,  nei  confronti  di:  a)
          imprenditori  individuali,  se   le   partecipazioni   sono
          relative  all'impresa  commerciale;  b)  societa'  in  nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
          ed enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  stabili  organizzazioni   nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del  predetto  articolo  73,  comma  1.  La
          ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri
          casi. La ritenuta non e' operata  sugli  utili  corrisposti
          alle forme di previdenza complementare di  cui  al  decreto
          legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e  agli  organismi
          d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
          e  disciplinati  dal  testo  unico  di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli  che
          concorrono a formare il risultato maturato  delle  gestioni
          individuali  di  portafoglio  di  cui  all'articolo  7  del
          decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.  Le  societa'
          che abbiano esercitato l'opzione congiunta  per  il  regime
          speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le
          regole indicate nei precedenti periodi solo  nei  confronti
          dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da  altre  SIIQ.
          Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
          residenti si applicano,  sussistendone  i  presupposti,  le
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e
          a tal fine  si  applica  l'articolo  7,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410." 
              Si riporta il testo del comma 141-bis  dell'articolo  1
          della citata legge n. 296 del 2006, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "141-bis. Le disposizioni dei commi da  119  a  141  si
          applicano altresi'  alle  societa'  residenti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   degli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze adottato ai sensi del comma  1  dell'articolo
          168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, con riferimento alle  stabili  organizzazioni
          svolgenti  in  via  prevalente  l'attivita'  di   locazione
          immobiliare,  anche  svolta  mediante   partecipazioni   in
          societa' che abbiano espresso l'opzione  congiunta  per  il
          regime speciale di cui al comma 125. Dal periodo  d'imposta
          da cui ha effetto l'opzione  per  il  regime  speciale,  il
          reddito d'impresa  derivante  dall'attivita'  di  locazione
          immobiliare  svolta   dalle   stabili   organizzazioni   e'
          assoggettato ad un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          con aliquota del 20 per cento da versare entro  il  termine
          previsto per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui
          redditi.". 
              Comma 3: 
              Si riporta il testo vigente del comma 10  dell'articolo
          27 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  finanziaria
          2000): 
              "10. I canoni di cui al comma 9 sono versati  entro  il
          31 ottobre  di  ciascun  anno  sulla  base  del  fatturato,
          conseguito nell'anno precedente,  riferibile  all'esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi'  dei
          proventi derivanti dal finanziamento del servizio  pubblico
          al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre  2000
          i soggetti che eserciscono  legittimamente  l'attivita'  di
          radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
          ambito nazionale e locale sono tenuti  a  corrispondere  il
          canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
          1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
          disciplinate con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          il Ministro delle comunicazioni e  con  il  Ministro  delle
          finanze  (106).   L'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni   puo'   disporre   in   qualsiasi    momento
          accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge
          31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per  le
          garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione
          dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  lettera  c),
          numero 5), della citata legge n. 249 del  1997.  Ottantadue
          miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono  destinate
          alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3,
          della legge 23 dicembre  1998,  n.  448.  Conseguentemente,
          all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33  miliardi
          per l'anno 2001» sono soppresse.". 
              Comma 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in  materia
          di  privatizzazione   e   valorizzazione   del   patrimonio
          immobiliare pubblico e di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Modalita' per la cessione degli immobili. 
              1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
          possono essere trasferiti a titolo  oneroso  alle  societa'
          costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con  uno  o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale. L'inclusione nei decreti  produce  il  passaggio
          dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi  decreti
          sono determinati: 
              a) il prezzo iniziale che le societa'  corrispondono  a
          titolo definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni
          immobili  e  le  modalita'  di   pagamento   dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; 
              b)    le     caratteristiche     dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il pagamento del prezzo. All'atto  di  ogni  operazione  di
          cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune  dei
          portatori dei titoli, il quale, oltre ai  poteri  stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione; 
              c) l'immissione delle societa' nel  possesso  dei  beni
          immobili trasferiti; 
              d) la gestione  dei  beni  immobili  trasferiti  e  dei
          contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale  con
          criteri di remunerativita'; 
              e) le modalita' per la valorizzazione  e  la  rivendita
          dei beni immobili trasferiti (14). 
              1-bis. Per quanto concerne  i  beni  immobili  di  enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello  Stato
          di particolare valore artistico e  storico  i  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali (15). 
              2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti  ai
          sensi del comma 1 i gestori degli  stessi,  individuati  ai
          sensi del comma 1, lettera d), sono  responsabili  a  tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 
              3. E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto, in forma individuale e a  mezzo  di
          mandato collettivo, al prezzo  determinato  secondo  quanto
          disposto dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di  esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1. Sono confermate  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,
          n.  104.  Le  medesime  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,
          n. 104, sono estese  ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso
          residenziale trasferite alle societa' costituite  ai  sensi
          del comma 1 dell'articolo 2 (16). 
              3-bis. E' riconosciuto in favore dei  conduttori  delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale,  al
          prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7.  Le
          modalita'  di  esercizio  del  diritto  di   opzione   sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1. 
              4. E' riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale,   con   reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita' previste dall'articolo 21 della  legge  5  agosto
          1978, n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore  a
          19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione  per  un
          periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza  del
          contratto   successiva   al    trasferimento    dell'unita'
          immobiliare alle societa' di cui al comma  1  dell'articolo
          2, con applicazione del medesimo  canone  di  locazione  in
          atto alla data di scadenza del contratto. Per  le  famiglie
          con  componenti  ultrasessantacinquenni  o  con  componenti
          disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
          determinato  con  le   modalita'   indicate   nel   periodo
          precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei  casi  previsti  dai
          primi due periodi del presente comma, qualora  l'originario
          contratto di locazione non sia stato formalmente  rinnovato
          ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste  dal  primo
          periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di  locazione
          per un periodo di nove anni decorre dalla data,  successiva
          al trasferimento dell'unita' immobiliare alle  societa'  di
          cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe  scaduto  il
          contratto di locazione se fosse  stato  rinnovato.  Per  le
          unita'     immobiliari     occupate      da      conduttori
          ultrasessantacinquenni o nel  cui  nucleo  familiare  siano
          compresi  soggetti  conviventi,  legati  da   rapporti   di
          coniugio o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori  di
          handicap, accertato ai sensi della legge 5  febbraio  1992,
          n.  104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola   nuda
          proprieta', quando essi abbiano esercitato  il  diritto  di
          opzione e prelazione di cui al comma 5 con  riferimento  al
          solo diritto di usufrutto. 
              5. E' riconosciuto il diritto di prelazione  in  favore
          dei   conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad    uso
          residenziale, delle unita' immobiliari ad  uso  diverso  da
          quello residenziale nonche' in favore degli affittuari  dei
          terreni, solo per il caso di vendita degli immobili  ad  un
          prezzo inferiore a quello  di  esercizio  dell'opzione.  Il
          diritto di prelazione eventualmente spettante ai  sensi  di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente nel caso di vendita frazionata  degli  immobili.
          La vendita si considera frazionata esclusivamente nel  caso
          in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta  in  vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'. Il diritto  di  prelazione  sussiste  anche  se  la
          vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in  blocco.
          I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga  a
          quanto previsto dalla vigente  normativa,  gli  adempimenti
          necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto  di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 
              6. I diritti dei  conduttori  e  degli  affittuari  dei
          terreni sono riconosciuti se essi sono  in  regola  con  il
          pagamento dei canoni e degli oneri accessori e  sempre  che
          non sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto  o
          della locazione. Sono inoltre riconosciuti  i  diritti  dei
          conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale
          purche' essi o  gli  altri  membri  conviventi  del  nucleo
          familiare  non  siano  proprietari  di   altra   abitazione
          adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel  comune  di
          residenza. I diritti di opzione e  di  prelazione  spettano
          anche ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del
          conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli  stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria. 
              7. Il prezzo di vendita degli immobili e  delle  unita'
          immobiliari e' determinato in ogni caso  sulla  base  delle
          valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento  i
          prezzi effettivi di  compravendite  di  immobili  e  unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita' immobiliari liberi ovvero  i  terreni  e  le  unita'
          immobiliari per i quali gli affittuari o i  conduttori  non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti in  vendita  al  miglior  offerente  individuato  con
          procedura  competitiva,   le   cui   caratteristiche   sono
          determinate dai decreti di cui al comma 1,  fermo  restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5. 
              7-bis. Ai conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso
          diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in
          blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto  a  mezzo
          di  mandato  collettivo,  a  condizione  che   questo   sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle unita' facenti parte del blocco oggetto  di  vendita.
          Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito  della
          procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini   di
          esercizio del diritto di  opzione  stabilito  dal  presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi  del  comma
          13, offerte in opzione  ai  conduttori  che  acquistano  in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi  immobili  e'  altresi'   confermato   l'ulteriore
          abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti  in  vigore,
          in favore esclusivamente dei conduttori  che  acquistano  a
          mezzo di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso
          residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento  delle
          unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto  di
          quelle libere. Per i  medesimi  immobili  e'  concesso,  in
          favore dei conduttori che acquistano  a  mezzo  di  mandato
          collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma  meno
          dell'80 per cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile al netto di quelle  libere,  un  abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per cento. Le modalita' di applicazione degli  abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il prezzo di vendita dei  terreni  e'  pari  al  prezzo  di
          mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30  per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto da esercitarsi con  le  modalita'  e
          nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo.  Agli
          affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli  che
          esercitano  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,   e'
          concesso  l'ulteriore  abbattimento   di   prezzo   secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che esercitano il  diritto  di  opzione  possono  procedere
          all'acquisto dei terreni attraverso il regime di  aiuto  di
          Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea  con
          decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933  del  3  giugno
          2001. Non si applicano alle  operazioni  fondiarie  attuate
          attraverso il regime di  aiuto  di  Stato  n.  110/2001  le
          disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
          1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
          n. 817. Tali  operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604. 
              9. La determinazione esatta del prezzo  di  vendita  di
          ciascun  bene  immobile  e  unita'   immobiliare,   nonche'
          l'espletamento, ove necessario,  delle  attivita'  inerenti
          l'accatastamento  dei  beni  immobili   trasferiti   e   la
          ricostruzione  della  documentazione  ad   essi   relativa,
          possono essere affidati  all'Agenzia  del  territorio  e  a
          societa'  aventi   particolare   esperienza   nel   settore
          immobiliare, individuate con procedura competitiva, le  cui
          caratteristiche sono determinate  dai  decreti  di  cui  al
          comma 1. 
              10. I beni immobili degli enti  previdenziali  pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'articolo 7 del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive  modificazioni,  che  non  sono  stati
          aggiudicati alla data del 31 ottobre  2001,  sono  alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto. 
              11. I beni immobili degli enti previdenziali  pubblici,
          diversi da quelli di cui al comma 10 e che non  sono  stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita' di cui al presente decreto. La  disposizione  non
          si  applica  ai  beni  immobili  ad   uso   prevalentemente
          strumentale. Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali emana direttive agli  enti  previdenziali  pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi. Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite  al
          bilancio per  essere  accreditate  su  conti  di  tesoreria
          vincolati intestati all'ente venditore; sulle  giacenze  e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  E'
          abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche  e  delle
          riserve legali degli enti previdenziali pubblici  vincolati
          a  costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando   il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e  i  proventi
          di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la  facolta'
          di  accesso  alla  Tesoreria  centrale  dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni  previdenziali,  ai  sensi  di   quanto   disposto
          dall'articolo 16  della  legge  12  agosto  1974,  n.  370,
          nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre  1998,  n.
          448. 
              13. Con i decreti  di  cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli  immobili
          di pregio. Si considerano comunque di pregio  gli  immobili
          situati nei centri storici urbani, ad eccezione  di  quelli
          individuati nei decreti di cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, che si  trovano  in  stato  di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e di risanamento conservativo, ovvero  di  ristrutturazione
          edilizia. 
              14. Sono nulli gli atti di disposizione degli  immobili
          ad uso residenziale non di pregio ai  sensi  del  comma  13
          acquistati  per  effetto  dell'esercizio  del  diritto   di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 
              15. Ai fini della valorizzazione dei beni il  Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di servizi o promuove accordi di programma  per  sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1.  Con  i
          decreti di cui al comma 1  sono  stabiliti  i  criteri  per
          l'assegnazione  agli  enti  territoriali  interessati   dal
          procedimento di una quota, non inferiore al 5 per  cento  e
          non superiore al 15 per cento,  del  ricavato  attribuibile
          alla rivendita degli immobili valorizzati. 
              15-bis. Per la  valorizzazione  di  cui  al  comma  15,
          l'Agenzia del demanio puo' individuare,  d'intesa  con  gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili pubblici per i quali e' attivato  un  processo  di
          valorizzazione unico, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          sviluppo territoriale, che  possa  costituire,  nell'ambito
          del contesto economico e sociale di  riferimento,  elemento
          di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo  locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi   facenti   capo   ai   programmi   unitari    di
          valorizzazione dei beni demaniali per la  promozione  e  lo
          sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul
          capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia  del
          demanio  per  l'acquisto  dei   beni   immobili,   per   la
          manutenzione, la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.   E'
          elemento prioritario  di  individuazione,  nell'ambito  dei
          predetti   programmi   unitari,   la    suscettivita'    di
          valorizzazione  dei   beni   immobili   pubblici   mediante
          concessione d'uso o  locazione,  nonche'  l'allocazione  di
          funzioni  di  interesse   sociale,   culturale,   sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di solidarieta' e per il  sostegno  alle  politiche  per  i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'. 
              15-ter. 
              16. La pubblicazione dei decreti  di  cui  al  comma  1
          produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del  codice
          civile  in   favore   della   societa'   beneficiaria   del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'articolo 1. 
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi  del  comma  1,
          non si applica al trasferimento ivi previsto e puo'  essere
          esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni  da
          parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma  1  e
          le   successive   rivendite   non   sono   soggetti    alle
          autorizzazioni previste dal testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto  disposto
          dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, concernente il diritto  di  prelazione  degli  enti
          locali territoriali, e  dall'articolo  19  della  legge  23
          dicembre 1998, n.  448,  come  modificato  dall'articolo  1
          della  legge  2  aprile  2001,  n.  136,   concernente   la
          proposizione di progetti di valorizzazione  e  gestione  di
          beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato,  gli
          enti pubblici territoriali e gli  altri  soggetti  pubblici
          non possono in alcun  caso  rendersi  acquirenti  dei  beni
          immobili di cui al presente decreto.  Il  divieto  previsto
          nel terzo periodo del presente comma non  si  applica  agli
          enti pubblici territoriali che  intendono  acquistare  beni
          immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
          istituzionali degli enti stessi. 
              17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono acquistare unita' immobiliari residenziali  poste
          in vendita ai sensi dell'articolo 3  che  risultano  libere
          ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto  di
          opzione da  parte  dei  conduttori  che  si  trovano  nelle
          condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai  fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,  le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali possono costituire societa' per azioni,  anche
          con la  partecipazione  di  azionisti  privati  individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica. 
              18. Lo Stato e gli altri enti pubblici  sono  esonerati
          dalla consegna dei documenti relativi alla  proprieta'  dei
          beni e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale
          nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
          previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Restano  fermi  i  vincoli
          gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma
          1  puo'  essere   disposta   in   favore   delle   societa'
          beneficiarie del trasferimento la  garanzia  di  un  valore
          minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di  affitto
          o locazione. 
              19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad   esse
          trasferiti, le societa' sono esonerate dalla  garanzia  per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla   proprieta'   dei    beni    e    alla    regolarita'
          urbanistica-edilizia e fiscale nonche' dalle  dichiarazioni
          di conformita' catastale previste dall'articolo  19,  commi
          14  e  15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. La garanzia per vizi e per  evizione  e'  a  carico
          dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene
          prima  del  trasferimento  a  favore  delle  societa'.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, si applicano  alle  rivendite  da
          parte delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai
          sensi del comma  1.  Gli  onorari  notarili  relativi  alla
          vendita dei beni immobiliari di cui  al  presente  articolo
          sono ridotti alla meta'. La  stessa  riduzione  si  applica
          agli  onorari  notarili  per  la  stipulazione   di   mutui
          collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori  dalle
          ipotesi disciplinate dal testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di  cessione
          agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono  ridotti
          al 25 per cento.  I  notai,  in  occasione  degli  atti  di
          rivendita,  provvederanno  a  curare   le   formalita'   di
          trascrizione,  di  intavolazione  e  di  voltura  catastale
          relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi  1
          e 2 dell'articolo 1 e dai commi  1  e  1-bis  del  presente
          articolo se le stesse non siano state gia' eseguite. 
              19-bis. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al
          presente  articolo,  e  di  quelle  di   cui   all'articolo
          11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n.  248,  l'attestato  di  prestazione  energetica  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192, puo' essere acquisito  successivamente  agli  atti  di
          trasferimento e non si applica la disposizione  di  cui  al
          comma 3 del medesimo articolo 6. 
              20. Le unita' immobiliari  definitivamente  offerte  in
          opzione entro il 26  settembre  2001  sono  vendute,  anche
          successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle  altre
          condizioni indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per le quali i conduttori, in assenza della citata  offerta
          in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto  entro
          il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento, sono vendute al prezzo  e  alle  condizioni
          determinati in base alla normativa vigente alla data  della
          predetta manifestazione di volonta' di  acquisto.  Per  gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8  e'
          confermato  limitatamente  ad  acquisti  di   sole   unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali   complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere. 
              20-bis.  Agli   immobili   del   patrimonio   abitativo
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di
          conferimenti o trasferimenti a uno o piu' fondi  comuni  di
          investimento immobiliare di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 5 febbraio  2014,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19   marzo   2014,
          continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da  3  a
          20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo
          di dismissione del patrimonio suddetto  ai  conduttori,  il
          termine  previsto  dal  comma  1  dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2013.". 
              Comma 4-ter: 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  successive
          modificazioni  (Disposizioni  in  materia  di   federalismo
          Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge: 
              "4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e  2  sono
          soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni  tributarie,
          anche se previste in  leggi  speciali  ad  eccezione  delle
          esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra  la
          Repubblica italiana e il BIE sulle  misure  necessarie  per
          facilitare la partecipazione all'Esposizione universale  di
          Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
          eccezione delle disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
          4-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, e delle disposizioni  di  cui  all'articolo  2
          della legge 1° dicembre 1981, n.  692,  e  all'articolo  40
          della legge 16 giugno 1927, n. 1766. E' altresi' esclusa la
          soppressione   delle   esenzioni   e   delle   agevolazioni
          tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2  aventi
          ad oggetto immobili pubblici interessati da  operazioni  di
          permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e
          4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive  modificazioni,  all'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e
          successive modificazioni, e agli articoli 33 e  33-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.". 
              Comma 4-quater: 
              Si  riporta  il  testo  del   comma   1   dell'articolo
          11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203
          (Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria   e   finanziaria),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11-quinquies. Dismissione di immobili. 
              Nell'ambito  delle  azioni   di   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione  di
          beni immobili pubblici, l'alienazione di tali  immobili  e'
          considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il
          cui prezzo di vendita sia  determinato  secondo  criteri  e
          valori di mercato. L'Agenzia del  demanio  e'  autorizzata,
          con decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con le  amministrazioni  che  li
          hanno  in  uso,  a  vendere  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2003, n. 27, i beni immobili  ad  uso  non  prevalentemente
          abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi
          quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis  e  13-ter
          dell'articolo 27 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni.  L'autorizzazione
          all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti
          territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, in  questo  caso,
          ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo,
          gli enti territoriali interessati individuano, con apposita
          delibera ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  58  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  gli
          immobili che intendono  dismettere  e  le  altre  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi
          ordinamenti, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          6, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183.  La
          delibera conferisce mandato al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di
          cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni  caso
          vietata l'alienazione di immobili di cui al presente  comma
          a societa' la cui struttura non consente  l'identificazione
          delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono  la
          proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa'  anonime,
          aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui
          al  presente  comma  e'  vietato  e  costituisce  causa  di
          nullita'  dell'atto  di  trasferimento.  Fermi  restando  i
          controlli gia' previsti dalla vigente normativa  antimafia,
          sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che  siano
          stati condannati,  con  sentenza  irrevocabile,  per  reati
          fiscali o tributari.". 
              Comma 4-quinquies: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti  concernenti
          l'IMU,  l'alienazione  di  immobili  pubblici  e  la  Banca
          d'Italia), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
          gennaio 2014, n. 5, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici 
              1.  Ai  fini  della   valorizzazione   degli   immobili
          pubblici,  in  relazione   ai   processi   di   dismissione
          finalizzati ad obiettivi di finanza  pubblica,  anche  allo
          scopo di prevenire nuove urbanizzazioni  e  di  ridurre  il
          consumo di suolo, le disposizioni di  cui  al  sesto  comma
          dell'articolo 40 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47  si
          applicano  anche  alle  alienazioni  di  immobili  di   cui
          all'articolo 11-quinquies del  decreto-legge  30  settembre
          2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n.  248;
          per esse la domanda di sanatoria di  cui  al  citato  sesto
          comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.  47
          puo'  essere  presentata  entro  un   anno   dall'atto   di
          trasferimento dell'immobile. 
              2.  Al  comma   1,   dell'articolo   11-quinquies   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni  immobili
          ad uso non», e' inserita la seguente: «prevalentemente»; 
              b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: 
              «L'autorizzazione  all'operazione  puo'   ricomprendere
          anche immobili degli enti  territoriali;  in  questo  caso,
          ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo,
          gli enti territoriali interessati individuano, con apposita
          delibera ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  58  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  gli
          immobili che intendono dismettere. La  delibera  conferisce
          mandato al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per
          l'inserimento nel decreto dirigenziale di  cui  al  secondo
          periodo  del  presente  comma.  E'  in  ogni  caso  vietata
          l'alienazione di  immobili  di  cui  al  presente  comma  a
          societa' la cui struttura  non  consente  l'identificazione
          delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono  la
          proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa'  anonime,
          aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui
          al  presente  comma  e'  vietato  e  costituisce  causa  di
          nullita'  dell'atto  di  trasferimento.  Fermi  restando  i
          controlli gia' previsti dalla vigente normativa  antimafia,
          sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che  siano
          stati condannati,  con  sentenza  irrevocabile,  per  reati
          fiscali o tributari.». 
              2-bis.  Dopo  l'articolo  33-bis  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' inserito il seguente: 
              «Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei  fondi).
          - 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis,  8-ter
          e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in
          forma  separata  e  autonoma   dall'amministrazione   della
          societa' di cui  all'articolo  33,  comma  1,  operano  sul
          mercato in regime di libera concorrenza.». 
              2-ter. All'articolo 66  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. In sede di prima applicazione,  il  decreto  di
          cui al primo periodo del comma 1 e' adottato  entro  e  non
          oltre il 30 aprile 2014.». 
              2-quater. [Abrogato]. 
              2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del  mare  procede,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, all'individuazione,
          nell'ambito dei beni immobili di proprieta' dello Stato  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.
          351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 410, anche valutando le  segnalazioni  provenienti
          da  regioni,  enti  locali  e  associazioni  portatrici  di
          interessi  diffusi,  dei  beni   di   rilevante   interesse
          ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere
          la proprieta' dello Stato ed avviare  procedimenti  rivolti
          all'istituzione di aree naturali protette  ai  sensi  della
          legge  6  dicembre  1991,  n.   394,   o   all'integrazione
          territoriale di aree naturali protette gia'  istituite.  In
          assenza  della  predetta  individuazione,  all'Agenzia  del
          demanio  e'  in  ogni  caso   consentito   procedere   alla
          dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati,
          salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, da rendere  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  comunica  all'Agenzia  del
          demanio  l'avvio  dei  procedimenti   di   cui   al   comma
          2-quinquies. Entro e non oltre  due  mesi  dal  ricevimento
          della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio  procede
          conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di
          dismissione o conferimento a societa' di gestione dei  beni
          da  sottoporre  a  tutela,  gia'  avviate  ai  sensi  degli
          articoli 2,3,3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre  2001,  n.  410,  dell'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli
          articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111.  In  assenza  della  predetta  comunicazione,
          all'Agenzia  del  demanio  e'  in  ogni   caso   consentito
          procedere alla dismissione o al conferimento  dei  beni  da
          essa individuati,  salvo  parere  contrario  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 
              2-septies.  Le  norme  di  cui   ai   commi   2-quater,
          2-quinquies  e  2-sexies,  in  relazione  ai  processi   di
          dismissione finalizzati ad obiettivi di  finanza  pubblica,
          non devono comunque determinare una riduzione dell'introito
          complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.".