Art. 34 
 
Modifiche al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  per  la
  semplificazione delle procedure in materia di bonifica e  messa  in
  sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la  realizzazione
  di opere lineari realizzate nel corso  di  attivita'  di  messa  in
  sicurezza e di bonifica 
 
  1. Al comma 1-bis  dell'articolo  48  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e  messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,  Titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». 
  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito  dell'iscrizione
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 2, lettera c), dopo le parole:  «nella  misura  strettamente
necessaria», sono inserite  le  seguenti:  «,  nei  casi  urgenti  di
bonifica e messa in sicurezza di  siti  contaminati  ai  sensi  della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, o». 
  4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 11, dopo le parole: «termini minimi  previsti  dal  presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»; 
  5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) nei casi  di  bonifica  e/o  messa  in  sicurezza  di  siti
contaminati ai sensi  della  Parte  quarta,  Titolo  V,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
  b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un  importo»,
sono aggiunte le seguenti: «non superiore al (( 10 per cento )) per i
lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 3, dopo le parole  «alle  disposizioni  di  tutela  di  beni
culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di  bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  7. (( Nei siti inquinati di proprieta' di  enti  territoriali,  nei
quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di  messa  in
sicurezza e di bonifica, possono essere  realizzati,  con  esclusione
dal patto di stabilita' interno,  interventi  e  opere  di  bonifica,
interventi e opere richiesti  dalla  normativa  sulla  sicurezza  nei
luoghi di  lavoro,  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
impianti e infrastrutture,  compresi  adeguamenti  alle  prescrizioni
autorizzative, nonche' opere lineari necessarie  per  l'esercizio  di
impianti e forniture di servizi e,  piu'  in  generale,  altre  opere
lineari  a  condizione  che  detti  interventi  realizzino  opere  di
pubblico  interesse  e   non   pregiudichino   il   completamento   e
l'esecuzione  della  bonifica,  ne'  interferiscano  con  esso,   ne'
determinino rischi  per  la  salute  dei  lavoratori  e  degli  altri
fruitori dell'area. )) 
  (( 7-bis. All'articolo 242, comma  7,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Per la selezione  delle  tecnologie
di  bonifica  in  situ  piu'  idonee,  la  regione  puo'  autorizzare
l'applicazione a scala pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica
innovative, anche finalizzata  all'individuazione  dei  parametri  di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che
tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo  ai
rischi sanitari e ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui
al periodo precedente» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  al
primo periodo». )) 
  8. Ai fini dell'applicazione (( del comma 7 )) sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati: 
  a)  nel  caso  in  cui  non  sia   stata   ancora   realizzata   la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un
numero significativo di  campioni  di  suolo  e  sottosuolo  insaturo
prelevati  da  stazioni  di  misura  rappresentative  dell'estensione
dell'opera  e  del  quadro  ambientale  conoscitivo.   I   punti   di
campionamento e analisi  devono  interessare  per  ogni  stazione  il
campione  di  suolo  superficiale,  puntuale,   il   campione   medio
rappresentativo del primo metro di profondita', il campione  puntuale
del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che  presentino
evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della
caratterizzazione,  comprensivo  della  lista   degli   analisti   da
ricercare e' concordato con l'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione
dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta  del  proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni
prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano
di caratterizzazione  definitivo,  comprensivo  del  piano  operativo
degli interventi previsti e  di  un  dettagliato  cronoprogramma  con
l'indicazione della data di inizio dei lavori; 
  b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione  di  cui
alla lettera a), previa comunicazione  all'ARPA  da  effettuarsi  con
almeno quindici giorni di anticipo,  puo'  avviare  la  realizzazione
degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori,  l'interessato
assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
  c) le  attivita'  di  scavo  sono  effettuate  con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel rispetto delle norme in materia di  gestione  rifiuti.  I
terreni e i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono  gestiti  nel
rispetto dei commi 3 e 4. 
  9. Il riutilizzo in situ dei  materiali  prodotti  dagli  scavi  e'
sempre  consentito  se  ne   e'   garantita   la   conformita'   alle
concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. 
  10.  I  terreni  non  conformi  alle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione/valori di  fondo,  ma  inferiori  alle  concentrazioni
soglia di  rischio,  possono  essere  riutilizzati  in  situ  con  le
seguenti prescrizioni: 
  a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito  dell'analisi  di
rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente
competente, mediante convocazione di apposita conferenza di  servizi.
I  terreni  conformi  alle  concentrazioni  soglia  di  rischio  sono
riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio; 
  b) qualora ai fini  del  calcolo  delle  concentrazioni  soglia  di
rischio  non  sia  stato  preso  in  considerazione  il  percorso  di
lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e'  consentito
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di  barrieramento
fisico  o  idraulico  di  cui   siano   comprovate   l'efficienza   e
l'efficacia. 
  (( 10-bis. All'articolo 242-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «La
caratterizzazione  e  il  relativo  progetto  di  bonifica  non  sono
sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242  e
252, bensi' a controllo ai  sensi  dei  commi  3  e  4  del  presente
articolo  per  la  verifica   del   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione nei suoli  per  la  specifica
destinazione d'uso»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1  riguardi
un sito di estensione superiore a 15.000 metri  quadrati,  esso  puo'
essere attuato in non piu' di  tre  fasi,  ciascuna  delle  quali  e'
soggetta al termine di esecuzione di cui al  comma  2.  Nel  caso  di
bonifica di un sito  avente  estensione  superiore  a  400.000  metri
quadrati, il numero delle fasi o  dei  lotti  funzionali  in  cui  si
articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi
annesso, la cui  definizione  deve  formare  oggetto  di  intesa  con
l'autorita'  competente.  Il  crono-programma  deve   precisare,   in
particolare,  gli  interventi  per  la  bonifica  e  le   misure   di
prevenzione e  messa  in  sicurezza  relativi  all'intera  area,  con
specifico riferimento anche alle acque di falda». 
  10-ter. Per gli affidamenti, comunque  definiti  e  denominati,  di
lavori e servizi attinenti alla materia delle  bonifiche  ambientali,
all'ente o all'autorita' procedente e' fatto  obbligo  di  pubblicare
nel proprio  sito  web  il  curriculum  del  soggetto  affidatario  e
l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 1-bis, dell'articolo 48, del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE.",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O., come modificato dalla presente legge e' il seguente: 
              "1-bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
          facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
          sensi  dell'articolo  62,  comma  1  nonche'  nei  casi  di
          bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai  sensi
          della Parte quarta, Titolo V,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, richiedono  ai  soggetti  invitati  di
          comprovare  il  possesso   dei   requisiti   di   capacita'
          economico-finanziaria       e        tecnico-organizzativa,
          eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando,  in
          sede di offerta, la documentazione indicata in detto  bando
          o nella lettera di invito in originale o copia conforme  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. Non si applica  il  comma  1,  primo
          periodo." 
              Il  testo  dell'articolo   49,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              "Art. 49. Avvalimento(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18;
          art. 54, direttiva 2004/17) 
              1. Il concorrente, singolo o consorziato o  raggruppato
          ai sensi dell'articolo 34, in relazione  ad  una  specifica
          gara di  lavori,  servizi,  forniture  puo'  soddisfare  la
          richiesta relativa al possesso dei requisiti  di  carattere
          economico, finanziario, tecnico, organizzativo,  ovvero  di
          attestazione  della  certificazione  SOA  avvalendosi   dei
          requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione  SOA  di
          altro soggetto. 
              1-bis. Il comma  1  non  e'  applicabile  al  requisito
          dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei  Gestori  Ambientali
          di cui all'articolo 212 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma   1   il
          concorrente allega, oltre  all'eventuale  attestazione  SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria: 
              a)  una  sua  dichiarazione   verificabile   ai   sensi
          dell'articolo 48, attestante  l'avvalimento  dei  requisiti
          necessari per la partecipazione alla  gara,  con  specifica
          indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
              b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
          concorrente  medesimo  dei  requisiti   generali   di   cui
          all'articolo 38; 
              c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
          ausiliaria attestante il possesso da parte di  quest'ultima
          dei requisiti generali di cui all'articolo 38,  nonche'  il
          possesso dei requisiti tecnici e delle risorse  oggetto  di
          avvalimento; 
              d)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso   il
          concorrente e verso la  stazione  appaltante  a  mettere  a
          disposizione per tutta la durata  dell'appalto  le  risorse
          necessarie di cui e' carente il concorrente; 
              e)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria con cui questa attesta che  non  partecipa  alla
          gara  in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai   sensi
          dell'articolo 34; 
              f) in originale  o  copia  autentica  il  contratto  in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a disposizione le risorse necessarie per  tutta  la  durata
          dell'appalto; 
              g) nel caso di avvalimento nei confronti di  un'impresa
          che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
          cui alla lettera f) l'impresa concorrente  puo'  presentare
          una  dichiarazione   sostitutiva   attestante   il   legame
          giuridico ed economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale
          discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 
              3. Nel caso di dichiarazioni  mendaci,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 38, lettera h)  nei  confronti
          dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante  esclude  il
          concorrente e escute la  garanzia.  Trasmette  inoltre  gli
          atti all'Autorita' per le sanzioni di cui  all'articolo  6,
          comma 11. 
              4.  Il  concorrente   e   l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. 
              5. Gli obblighi previsti dalla  normativa  antimafia  a
          carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
          soggetto ausiliario, in ragione  dell'importo  dell'appalto
          posto a base di gara. 
              6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi  di  una
          sola  impresa  ausiliaria   per   ciascuna   categoria   di
          qualificazione.   Il   bando   di   gara   puo'   ammettere
          l'avvalimento  di  piu'  imprese  ausiliarie   in   ragione
          dell'importo  dell'appalto  o  della   peculiarita'   delle
          prestazioni,  fermo  restando  il   divieto   di   utilizzo
          frazionato  per  il  concorrente  dei   singoli   requisiti
          economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi   di   cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno  consentito
          il rilascio dell'attestazione in quella categoria. 
              7. 
              8. In relazione a ciascuna gara non  e'  consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di  un  concorrente,  e  che  partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
              9. Il bando  puo'  prevedere  che,  in  relazione  alla
          natura dell'appalto, qualora sussistano  requisiti  tecnici
          connessi  con  il  possesso  di  particolari   attrezzature
          possedute da un ristrettissimo ambito di  imprese  operanti
          sul mercato,  queste  possano  prestare  l'avvalimento  nei
          confronti di piu' di un concorrente,  sino  ad  un  massimo
          indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire  la
          particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
          all'aggiudicatario. 
              10. Il contratto e' in ogni caso eseguito  dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
              11.  In  relazione  a  ciascuna   gara,   la   stazione
          appaltante trasmette all'Autorita' tutte  le  dichiarazioni
          di avvalimento, indicando  altresi'  l'aggiudicatario,  per
          l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul  sito
          informatico presso l'Osservatorio." 
              Il  testo  dell'articolo   57,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              "Art.   57.   Procedura    negoziata    senza    previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  (art.  31,  direttiva
          2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co.  2,  legge
          n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs.  n.
          157/1995) 
              1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
          pubblici  mediante   procedura   negoziata   senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara nelle  ipotesi  seguenti,
          dandone conto con adeguata  motivazione  nella  delibera  o
          determina a contrarre. 
              2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
          servizi, la procedura e' consentita: 
              a) qualora, in esito all'esperimento di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta,  o  nessuna   offerta   appropriata,   o   nessuna
          candidatura. Nella procedura negoziata non  possono  essere
          modificate in modo sostanziale le condizioni  iniziali  del
          contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
          una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione  a
          seguito  di  procedura   aperta   o   ristretta   e   sulla
          opportunita' della procedura negoziata; 
              b) qualora, per ragioni di natura tecnica  o  artistica
          ovvero attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi,  il
          contratto possa essere affidato unicamente ad un  operatore
          economico determinato; 
              c)  nella  misura  strettamente  necessaria,  nei  casi
          urgenti  di  bonifica  e  messa  in   sicurezza   di   siti
          contaminati ai sensi della  Parte  quarta,  Titolo  V,  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  o,  quando
          l'estrema urgenza, risultante da eventi  imprevedibili  per
          le stazioni appaltanti, non e' compatibile  con  i  termini
          imposti dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara.  Le  circostanze
          invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
          essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
              3. Nei contratti  pubblici  relativi  a  forniture,  la
          procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: 
              a) qualora  i  prodotti  oggetto  del  contratto  siano
          fabbricati esclusivamente a scopo  di  sperimentazione,  di
          studio  o  di  sviluppo,  a  meno  che  non  si  tratti  di
          produzione  in  quantita'  sufficiente  ad   accertare   la
          redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca  e
          messa a punto; 
              b) nel caso di consegne  complementari  effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti di uso corrente  o  all'ampliamento
          di forniture o impianti esistenti, qualora  il  cambiamento
          di  fornitore  obbligherebbe  la  stazione  appaltante   ad
          acquistare   materiali   con    caratteristiche    tecniche
          differenti,  il  cui  impiego   o   la   cui   manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
          rinnovabili non puo' comunque  di  regola  superare  i  tre
          anni; 
              c) per forniture quotate e acquistate in una  borsa  di
          materie prime; 
              d)   per   l'acquisto   di   forniture   a   condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
          o  liquidatore  di  un   fallimento,   di   un   concordato
          preventivo, di una liquidazione coatta  amministrativa,  di
          un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 
              4.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a  servizi,  la
          procedura del presente  articolo  e',  inoltre,  consentita
          qualora il contratto  faccia  seguito  ad  un  concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o a uno dei  vincitori  del
          concorso; in quest'ultimo caso  tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. Nei contratti pubblici relativi  a  lavori  e  negli
          appalti pubblici  relativi  a  servizi,  la  procedura  del
          presente articolo e', inoltre, consentita: 
              a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
          nel progetto iniziale ne' nel contratto  iniziale,  che,  a
          seguito  di  una  circostanza  imprevista,  sono   divenuti
          necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio  oggetto
          del progetto o del contratto iniziale, purche'  aggiudicati
          all'operatore economico che presta tale servizio  o  esegue
          tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              a.1) tali lavori o servizi  complementari  non  possono
          essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,  dal
          contratto iniziale, senza recare gravi  inconvenienti  alla
          stazione  appaltante,   ovvero   pur   essendo   separabili
          dall'esecuzione del contratto iniziale,  sono  strettamente
          necessari al suo perfezionamento; 
              a.2)  il  valore  complessivo  stimato  dei   contratti
          aggiudicati per lavori o servizi complementari  non  supera
          il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 
              b) per nuovi servizi consistenti nella  ripetizione  di
          servizi  analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico
          aggiudicatario  del  contratto  iniziale   dalla   medesima
          stazione appaltante, a condizione che  tali  servizi  siano
          conformi a un progetto di base  e  che  tale  progetto  sia
          stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
          procedura  aperta  o  ristretta;  in  questa   ipotesi   la
          possibilita' del ricorso  alla  procedura  negoziata  senza
          bando e' consentita  solo  nei  tre  anni  successivi  alla
          stipulazione del contratto iniziale e deve essere  indicata
          nel bando del contratto originario;  l'importo  complessivo
          stimato  dei  servizi  successivi  e'  computato   per   la
          determinazione del valore globale del  contratto,  ai  fini
          delle soglie di cui all'articolo 28. 
              6. Ove possibile, la stazione appaltante individua  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione    economico    finanziaria    e     tecnico
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              7. E' in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito  dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli." 
              Il  testo  dell'articolo   70,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              "Art.  70.  Termini  di  ricezione  delle  domande   di
          partecipazione  e  di  ricezione  delle  offerte(art.   38,
          direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt.  6  e
          7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10,  d.lgs.  n.  157/1995;
          artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7,  8;  81,
          co. 1, d.P.R. n. 554/1999) 
              1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte
          e delle domande di partecipazione, le  stazioni  appaltanti
          tengono conto della complessita' della prestazione  oggetto
          del contratto e del  tempo  ordinariamente  necessario  per
          preparare le offerte, e in ogni caso rispettano  i  termini
          minimi stabiliti dal presente articolo. 
              2. Nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte non  puo'  essere  inferiore  a  cinquantadue
          giorni decorrenti dalla data di trasmissione del  bando  di
          gara. 
              3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          con pubblicazione di  un  bando  di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione non  puo'  essere  inferiore  a  trentasette
          giorni decorrenti dalla data di trasmissione del  bando  di
          gara. 
              4.  Nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          quaranta  giorni  dalla  data  di   invio   dell'invito   a
          presentare le offerte. 
              5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni
          di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni  dalla
          data di invio dell'invito. 
              6. In tutte le procedure, quando il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          sessanta giorni dalla data di  trasmissione  del  bando  di
          gara o di invio dell'invito; quando  il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione definitiva, il  termine  per
          la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          ottanta giorni con le medesime decorrenze. 
              7. Nei casi  in  cui  le  stazioni  appaltanti  abbiano
          pubblicato un avviso di preinformazione, il termine  minimo
          per la ricezione delle offerte  nelle  procedure  aperte  e
          ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
          e comunque mai a meno di ventidue giorni,  ne'  a  meno  di
          cinquanta giorni se il contratto ha per  oggetto  anche  la
          progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
          decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle
          procedure aperte, e  dalla  data  di  invio  dell'invito  a
          presentare le offerte nelle  procedure  ristrette,  e  sono
          ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a  suo
          tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
          per  il  bando  dall'allegato  IX  A,  sempre   che   dette
          informazioni   fossero   disponibili   al   momento   della
          pubblicazione dell'avviso e che  tale  avviso  fosse  stato
          inviato per  la  pubblicazione  non  meno  di  cinquantadue
          giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
          bando di gara. 
              8.  Se  i  bandi  sono  redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i  termini
          minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2  e
          7, nelle procedure aperte,  e  il  termine  minimo  per  la
          ricezione delle domande di partecipazione di cui  al  comma
          3, nelle procedure ristrette, nelle procedure  negoziate  e
          nel dialogo competitivo, possono essere  ridotti  di  sette
          giorni. 
              9.  Se  le  stazioni  appaltanti   offrono,   per   via
          elettronica e a decorrere  dalla  pubblicazione  del  bando
          secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e  completo
          al capitolato d'oneri e  a  ogni  documento  complementare,
          precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet  presso
          il quale tale documentazione  e'  accessibile,  il  termine
          minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2,  nelle
          procedure aperte, e il termine minimo  di  ricezione  delle
          offerte di cui  al  comma  4,  nelle  procedure  ristrette,
          possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione  e'
          cumulabile con quella di cui al comma 8. 
              10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i
          documenti  e   le   informazioni   complementari,   sebbene
          richiesti  in  tempo  utile  da   parte   degli   operatori
          economici, non sono stati forniti entro i  termini  di  cui
          agli articoli 71 e 72,  o  se  le  offerte  possono  essere
          formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o  previa
          consultazione  sul  posto   dei   documenti   allegati   al
          capitolato  d'oneri,  i  termini  per  la  ricezione  delle
          offerte sono prorogati in modo adeguato  a  consentire  che
          tutti gli operatori economici interessati possano  prendere
          conoscenza  di  tutte  le  informazioni   necessarie   alla
          preparazione delle offerte. 
              11.  Nelle  procedure  ristrette  e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  nonche'  nei  casi   di
          bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai  sensi
          della Parte quarta, Titolo V,  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  le  stazioni  appaltanti,  purche'
          indichino  nel  bando  di  gara  le  ragioni  dell'urgenza,
          possono stabilire: 
              a)  un  termine  per  la  ricezione  delle  domande  di
          partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla  data
          di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
          bando alla Commissione; 
              b) e, nelle procedure  ristrette,  un  termine  per  la
          ricezione delle  offerte  non  inferiore  a  dieci  giorni,
          ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per
          oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla  data
          di invio  dell'invito  a  presentare  offerte,  ovvero  non
          inferiore a quarantacinque giorni se il  contratto  ha  per
          oggetto anche  il  progetto  definitivo,  decorrente  dalla
          medesima data. Tale previsione non si applica nel  caso  di
          cui all' articolo 53, comma 2, lettera c). 
              12.  Nelle  procedure  negoziate  senza  bando,  quando
          l'urgenza rende  impossibile  osservare  i  termini  minimi
          previsti   dal   presente    articolo,    l'amministrazione
          stabilisce i termini nel rispetto,  per  quanto  possibile,
          del comma 1." 
              Il  testo  dell'articolo  132,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              "Art. 132. Varianti in corso d'opera (artt.  19,  comma
          1-ter, e 25, legge n. 109/1994) 
              1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
          sentito  il  progettista  e  il   direttore   dei   lavori,
          esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 
              a) per esigenze derivanti da sopravvenute  disposizioni
          legislative e regolamentari; 
              b) per cause impreviste e imprevedibili  accertate  nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento,  o   per   l'intervenuta
          possibilita'  di   utilizzare   materiali,   componenti   e
          tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
          possono determinare, senza aumento di costo,  significativi
          miglioramenti nella qualita' dell'opera o di  sue  parti  e
          sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
              c) per la presenza di eventi  inerenti  alla  natura  e
          alla  specificita'  dei  beni  sui  quali   si   interviene
          verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
          o non prevedibili nella fase progettuale; 
              d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma  2,  del
          codice civile; 
              e) per il manifestarsi di errori  o  di  omissioni  del
          progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal  caso  il  responsabile   del   procedimento   ne   da'
          immediatamente   comunicazione   all'Osservatorio   e    al
          progettista; 
              e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in  sicurezza  di
          siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di  appalti  avente
          ad oggetto la progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi  e  degli  oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              3. Non sono considerati varianti ai sensi del  comma  1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere aspetti di dettaglio, che siano  contenuti  entro
          un importo non superiore al 10 per cento per  i  lavori  di
          bonifica e messa in  sicurezza  di  siti  contaminati,  non
          superiore al  10  per  cento  per  i  lavori  di  recupero,
          ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per  cento
          per tutti  gli  altri  lavori  delle  categorie  di  lavoro
          dell'appalto e che non comportino un  aumento  dell'importo
          del contratto stipulato per  la  realizzazione  dell'opera.
          Sono    inoltre    ammesse,    nell'esclusivo     interesse
          dell'amministrazione,  le  varianti,  in   aumento   o   in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali  e  siano  motivate   da   obiettive   esigenze
          derivanti da circostanze sopravvenute  e  imprevedibili  al
          momento della stipula del contratto. L'importo  in  aumento
          relativo a tali varianti non puo' superare il 5  per  cento
          dell'importo  originario  del  contratto  e  deve   trovare
          copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
          al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. 
              4. Ove le varianti di  cui  al  comma  1,  lettera  e),
          eccedano il quinto dell'importo originario  del  contratto,
          il soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione  del
          contratto e indice una nuova gara alla  quale  e'  invitato
          l'aggiudicatario iniziale. 
              5. La risoluzione del contratto, ai sensi del  presente
          articolo, da' luogo al pagamento dei lavori  eseguiti,  dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 
              6. Ai fini del presente articolo si considerano  errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione   degli
          elaborati progettuali." 
              Il  testo  dell'articolo  203,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              " 
              Art. 203. Progettazione (art. 8, d.lgs. n. 30/2004) 
              1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo  198,
          comma 1 e  2,  e'  disposto,  di  regola,  sulla  base  del
          progetto definitivo, integrato dal  capitolato  speciale  e
          dallo schema di contratto. 
              2.   L'esecuzione   dei   lavori    puo'    prescindere
          dall'avvenuta redazione del progetto  esecutivo,  che,  ove
          sia   stata   ritenuta   necessaria   in   relazione   alle
          caratteristiche  dell'intervento  e  non  venga  effettuata
          dalla stazione appaltante, e'  effettuata  dall'appaltatore
          ed e' approvata entro i termini stabiliti con il  bando  di
          gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria  la
          redazione del piano di manutenzione. 
              3. Per i lavori concernenti  beni  mobili  e  superfici
          decorate  di  beni  architettonici  e  scavi   archeologici
          sottoposti alle disposizioni di tutela di  beni  culturali,
          nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza  di  siti
          contaminati,  il   contratto   di   appalto   che   prevede
          l'affidamento sulla  base  di  un  progetto  preliminare  o
          definitivo  puo'   comprendere   oltre   all'attivita'   di
          esecuzione, quella di progettazione successiva  al  livello
          previsto  a  base  dell'affidamento  laddove   cio'   venga
          richiesto da particolari complessita', avendo riguardo alle
          risultanze delle indagini svolte. 
              3-bis.  Per  ogni  intervento,  il   responsabile   del
          procedimento,  nella  fase  di  progettazione  preliminare,
          stabilisce il successivo livello  progettuale  da  porre  a
          base di gara e valuta motivatamente,  esclusivamente  sulla
          base della  natura  e  delle  caratteristiche  del  bene  e
          dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre  i
          livelli di definizione progettuale ed i relativi  contenuti
          dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. 
              3-ter. La progettazione esecutiva  puo'  essere  omessa
          nelle seguenti ipotesi: 
              a)  per  i  lavori   su   beni   mobili   e   superfici
          architettoniche decorate che  non  presentino  complessita'
          realizzative; 
              b)  negli  altri  casi,  qualora  il  responsabile  del
          procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
          bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano  tali  da
          non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
          in tali casi, il responsabile del procedimento dispone  che
          la progettazione esecutiva sia redatta  in  corso  d'opera,
          per stralci successivi, sulla  base  dell'esperienza  delle
          precedenti fasi di progettazione e di cantiere. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento   verifica   il
          raggiungimento dei livelli  di  progettazione  richiesti  e
          valida il progetto da porre a base di gara e in  ogni  caso
          il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3." 
              Il testo dell'articolo 242, comma 7, del citato decreto
          legislativo 152 del 2006, come  modificato  dalla  presente
          legge e' il seguente: 
              ART. 242 (Procedure operative ed amministrative) 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ  piu'
          idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a  scala
          pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica  innovative,
          anche  finalizzata  all'individuazione  dei  parametri   di
          progetto necessari per  l'applicazione  a  piena  scala,  a
          condizione che tale applicazione avvenga in  condizioni  di
          sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
          caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza  di
          cui  al   primo   periodo,   che   presentino   particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali   successive.   Nell'ambito    dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore. La regione,  acquisito  il
          parere del comune e della  provincia  interessati  mediante
          apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
          responsabile,   approva   il   progetto,   con    eventuali
          prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
          ricevimento. Tale termine  puo'  essere  sospeso  una  sola
          volta,  qualora  la  regione  ravvisi  la   necessita'   di
          richiedere,   mediante   atto    adeguatamente    motivato,
          integrazioni documentali  o  approfondimenti  al  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
          ipotesi il termine per l'approvazione del progetto  decorre
          dalla presentazione del progetto integrato.  Ai  soli  fini
          della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
          attrezzature   necessarie   all'attuazione   del   progetto
          operativo  e   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di  cui
          al presente  comma  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,   quelli
          relativi  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
          necessaria, alla gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
          all'interno  dell'area  oggetto  dell'intervento  ed   allo
          scarico delle acque emunte  dalle  falde.  L'autorizzazione
          costituisce,  altresi',  variante  urbanistica  e  comporta
          dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
          indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento   di
          approvazione del progetto sono stabiliti anche i  tempi  di
          esecuzione, indicando altresi'  le  eventuali  prescrizioni
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  ed  e'  fissata
          l'entita'  delle  garanzie  finanziarie,  in   misura   non
          superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   stimato
          dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
          regione per la  corretta  esecuzione  ed  il  completamento
          degli interventi medesimi." 
              Il testo  dell'articolo  242-bis,  comma7,  del  citato
          decreto legislativo 152 del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              "ART. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni
          di bonifica) 
              1. L'operatore  interessato  a  effettuare,  a  proprie
          spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della
          contaminazione ad un livello uguale o inferiore  ai  valori
          di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare
          all'amministrazione di cui agli  articoli  242  o  252  uno
          specifico progetto completo  degli  interventi  programmati
          sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito,
          nonche' del cronoprogramma di svolgimento  dei  lavori.  La
          caratterizzazione e il relativo progetto  di  bonifica  non
          sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui  agli
          articoli 242 e 252, bensi' a controllo ai sensi dei commi 3
          e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento
          dei valori di concentrazione soglia di  contaminazione  nei
          suoli per la specifica destinazione d'uso.  L'operatore  e'
          responsabile   della   veridicita'   dei   dati   e   delle
          informazioni  forniti,  ai  sensi   e   per   gli   effetti
          dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al  comma
          1 riguardi un sito di estensione superiore a  15.000  metri
          quadrati, esso puo' essere attuato in non piu' di tre fasi,
          ciascuna delle quali e' soggetta al termine  di  esecuzione
          di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un  sito  avente
          estensione superiore a 400.000 metri  quadrati,  il  numero
          delle fasi o dei lotti funzionali in  cui  si  articola  il
          progetto e' stabilito dallo specifico  crono-programma  ivi
          annesso, la cui definizione deve formare oggetto di  intesa
          con  l'autorita'  competente.   Il   crono-programma   deve
          precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e
          le misure di prevenzione  e  messa  in  sicurezza  relativi
          all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque
          di falda». 
              2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
          realizzazione e all'esercizio degli  impianti  e  attivita'
          previsti dal progetto di  bonifica  l'interessato  presenta
          gli  elaborati  tecnici  esecutivi  di  tali   impianti   e
          attivita' alla regione nei cui territorio ricade la maggior
          parte degli  impianti  e  delle  attivita',  che,  entro  i
          successivi trenta giorni, convoca  apposita  conferenza  di
          servizi, ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  o
          delle discipline regionali applicabili  in  materia.  Entro
          novanta giorni dalla convocazione,  la  regione  adotta  la
          determinazione  conclusiva  che  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
          di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta  giorni
          dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,  il  soggetto
          interessato  comunica  all'amministrazione   titolare   del
          procedimento di cui agli articoli  242  o  252  e  all'ARPA
          territorialmente   competente,    la    data    di    avvio
          dell'esecuzione della bonifica che si deve  concludere  nei
          successivi  diciotto  mesi,  salva  eventuale  proroga  non
          superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo  motivata
          sospensione, deve essere avviato il procedimento  ordinario
          ai sensi degli articoli 242 o 252. 
              2-bis. Nella selezione della  strategia  di  intervento
          dovranno  essere  privilegiate   modalita'   tecniche   che
          minimizzino il ricorso allo smaltimento  in  discarica.  In
          particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV
          del   presente   decreto   legislativo,    dovra'    essere
          privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati. 
              3. Ultimati gli interventi di  bonifica,  l'interessato
          presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui
          agli  articoli  242  o  252  al  fine  di   verificare   il
          conseguimento  dei  valori  di  concentrazione  soglia   di
          contaminazione  della  matrice  suolo  per   la   specifica
          destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
          quarantacinque  giorni.  In   via   sperimentale,   per   i
          procedimenti avviati entro il  31  dicembre  2017,  decorso
          inutilmente il termine di cui  al  periodo  precedente,  il
          piano   di   caratterizzazione   si   intende    approvato.
          L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio
          con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede  alla
          validazione  dei  relativi  dati  e  ne  da'  comunicazione
          all'autorita' titolare del procedimento di  bonifica  entro
          quarantacinque giorni. 
              4.  La  validazione  dei   risultati   del   piano   di
          campionamento di  collaudo  finale  da  parte  dell'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente  territorialmente
          competente, che conferma il  conseguimento  dei  valori  di
          concentrazione  soglia   di   contaminazione   nei   suoli,
          costituisce  certificazione  dell'avvenuta   bonifica   del
          suolo. I costi dei controlli  sul  piano  di  campionamento
          finale e della  relativa  validazione  sono  a  carico  del
          soggetto  di  cui  al  comma  1.  Ove   i   risultati   del
          campionamento di collaudo finale dimostrino  che  non  sono
          stati conseguiti  i  valori  di  concentrazione  soglia  di
          contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per
          la  protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente
          comunica le difformita' riscontrate all'autorita'  titolare
          del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al  comma
          1,  il  quale   deve   presentare,   entro   i   successivi
          quarantacinque  giorni,  le  necessarie   integrazioni   al
          progetto di bonifica che e'  istruito  nel  rispetto  delle
          procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o  252  del
          presente decreto. 
              5. Resta fermo  l'obbligo  di  adottare  le  misure  di
          prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle  acque  di
          falda, se necessarie, secondo  le  procedure  di  cui  agli
          articoli 242 o 252. 
              6. Conseguiti i  valori  di  concentrazione  soglia  di
          contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in
          conformita' alla destinazione d'uso  prevista  secondo  gli
          strumenti urbanistici  vigenti,  salva  la  valutazione  di
          eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti
          dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda."