Art. 3 Modulo integrativo 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, puo' autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo puo' essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati. Il modulo puo' essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed e' eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata. 2. Le modalita' con cui il modulo integrativo e' acquisito nel sistema informativo dell'ISEE e l'attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo e' presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio ovvero all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante. L'ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell'ISEE. L'INPS e l'Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L'INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l'attestazione definitiva nelle modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del presente decreto. 3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS. L'attestazione definitiva e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione delle verifiche di cui all'art. 11, comma 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.