Art. 3 
 
                         Modulo integrativo 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  7,  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  159   del   2013,   il
dichiarante, nel  caso  in  cui  rilevi  inesattezze  negli  elementi
acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle
entrate relativamente agli elementi non auto  dichiarati  nella  DSU,
puo'  autocertificare  le  componenti  per  cui  rilevi   inesattezze
mediante la compilazione e  sottoscrizione  del  modulo  integrativo,
denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli  che  compongono
la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo puo'  essere  compilato  e
sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal
componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i  dati.
Il modulo puo' essere presentato entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed e' eventualmente corredato
da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi  o
certificazione  sostitutiva  o  altra  documentazione  riferita  alla
situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata. 
  2. Le modalita' con cui il  modulo  integrativo  e'  acquisito  nel
sistema  informativo  dell'ISEE  e  l'attestazione  definitiva   resa
disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU  agli
articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il  modulo  integrativo  e'
presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente
all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore  al  quale
e' richiesta la prima prestazione o alla  sede  dell'INPS  competente
per territorio ovvero all'INPS, in  via  telematica,  direttamente  a
cura del dichiarante. L'ente che ha ricevuto il modulo trasmette  per
via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in
esso contenuti al sistema informativo dell'ISEE. L'INPS  e  l'Agenzia
delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute
nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello della ricezione del modulo medesimo. L'INPS entro  il  secondo
giorno lavorativo successivo a  quello  dell'acquisizione  dell'esito
delle verifiche  di  cui  al  periodo  precedente  rende  disponibile
l'attestazione definitiva nelle modalita' di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'art. 2 del presente decreto. 
  3. Nel caso in esito  alle  verifiche  negli  archivi  dell'INPS  e
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  precedente  permanga  una
discordanza tra quanto dichiarato dal  cittadino  e  quanto  rilevato
negli archivi, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti
dall'anagrafe tributaria e dall'INPS.  L'attestazione  definitiva  e'
valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche  nel  caso  di
permanenza delle discordanze,  fatto  salvo  il  diritto  degli  enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta  a  dimostrare  la
completezza e veridicita' dei dati indicati nel modulo integrativo. I
nominativi  dei  dichiaranti  per  cui  permangano  discordanze  sono
comunque  comunicati  alla  Guardia  di   finanza   ai   fini   della
programmazione delle verifiche di cui  all'art.  11,  comma  13,  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  159  del
2013.