Art. 4 
 
 
                  Definizione di albero monumentale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, si intende per «albero monumentale»: 
    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni
boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero
secolare tipico, che possano essere considerati come rari  esempi  di
maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare
pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della
specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali; 
    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei
centri urbani; 
    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 
  2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali  singoli  o
delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera  b),
si considerano gli esemplari appartenenti sia a  specie  autoctone  -
specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella
quale si sono originate o sono  giunte  senza  l'intervento  diretto,
intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone  -  specie  non
appartenenti  alla  flora  originaria   di   una   determinata   area
geografica, ma che vi sono giunte per  l'intervento,  intenzionale  o
accidentale, dell'uomo -.