Art. 8. Confezionamento ed etichettatura 8.1 Confezionamento La confezione del sedano puo' essere fatta: in recipienti contenenti una fila di 4-5 di sedani, per un peso massimo di 5 kg, in recipienti contenenti due file di 8-10 di sedani, per un peso massimo di 10 kg. Per le confezioni da 1 a 3 sedani e' obbligatoria la bollatura dei singoli cespi. 8.2 Etichettatura La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta il logo sotto descritto a fianco il simbolo dell'Unione, oltre le seguenti ulteriori indicazioni: "Sedano bianco di Sperlonga" seguita dalla sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta; Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice. 8.3 E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. La designazione "Sedano bianco di Sperlonga" e' intraducibile.