(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
8.1 Confezionamento 
    La confezione del sedano puo' essere fatta: 
      in recipienti contenenti una fila di 4-5 di sedani, per un peso
massimo di 5 kg, 
      in recipienti contenenti due file di 8-10  di  sedani,  per  un
peso massimo di 10 kg. 
    Per le confezioni da 1 a 3 sedani e'  obbligatoria  la  bollatura
dei singoli cespi. 
8.2 Etichettatura 
    La confezione reca  obbligatoriamente  sulla  etichetta  il  logo
sotto descritto a fianco il simbolo dell'Unione,  oltre  le  seguenti
ulteriori indicazioni: 
      "Sedano  bianco  di  Sperlonga"   seguita   dalla   sigla   IGP
(Indicazione Geografica Protetta) di dimensioni superiori rispetto  a
tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta; 
      Il  nome,  la   ragione   sociale,   l'indirizzo   dell'azienda
produttrice e confezionatrice. 
    8.3  E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione   non
espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni
che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano
significato  laudativo  o  siano  tali  da  trarre  in   inganno   il
consumatore,  dell'indicazione  del   nome   dell'azienda   dai   cui
appezzamenti  di  terra  il  prodotto  deriva,   nonche'   di   altri
riferimenti veritieri e  documentabili  che  siano  consentiti  dalla
normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto
con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. 
    La designazione "Sedano bianco di Sperlonga" e' intraducibile.