Art. 2 
 
  L'attuazione del Piano, al fine di concentrare gli  interventi  nei
singoli contesti territoriali in funzione delle  effettive  esigenze,
verra' realizzata  attraverso  la  stipula  di  appositi  accordi  di
programma che saranno approvati - ai sensi dell'articolo  17-septies,
comma 5, introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012 - con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del  CIPE,
a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.