IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163
che, al comma 11, demanda al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi -
tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano
il programma triennale, i suoi aggiornamenti e  gli  elenchi  annuali
dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 6 aprile  2001,  n.  20  e,  per  estremi,  sul  sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture; 
  Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163
che al comma 3 stabilisce che il programma triennale  deve  prevedere
un ordine di priorita' e che nell'ambito di tale ordine e' annoverato
anche il completamento dei lavori gia' iniziati; 
  Visti gli articoli 11, 12 e 13 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia  di  programmazione  dei
lavori; 
  Visto l'art. 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo  studio  di
fattibilita'; 
  Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto l'art. 271 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per  l'acquisizione
di beni e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30  maggio  2011
con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  Regioni  e  Province  autonome
allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM; 
  Vista la nota della Conferenza delle Regioni  e  Province  Autonome
23/DES-4LP del 16 maggio 2014; 
  Visto l'art. 44-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  di
istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale  delle  opere  pubbliche
incompiute; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  marzo  2013,  n.  42  recante
"Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe
delle  opere  pubbliche  incompiute,  di  cui  all'art.  44-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Redazione  ed  approvazione  del  Programma   triennale,   dei   suoi
  aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori. 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma  25,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e   successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente previsto, di  concerto  con  altri  soggetti,  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  realizzazione  di  lavori   pubblici,
adottano il programma triennale e  gli  elenchi  annuali  dei  lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 
  2. I  limiti  di  cui  all'art.  128,  commi  1  e  6  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  sono  riferiti   all'importo
complessivo dell'intervento comprensivo delle  somme  a  disposizione
risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  3. Entro 90 giorni dall'approvazione della  legge  di  bilancio  le
amministrazioni dello Stato  procedono  all'aggiornamento  definitivo
del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei  lavori  da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207.  Gli  altri
soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti
unitamente  al  bilancio  preventivo,  di  cui  costituiscono   parte
integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.  163  e  dell'art.  13,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  4. Per  la  redazione  e  pubblicazione  delle  informazioni  sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori  pubblici,  le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi  presso  gli
appositi siti  internet  di  cui  al  successivo  art.  5,  comma  3,
competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da  parte
delle Regioni e delle Province autonome del sito di  loro  rispettiva
competenza l'accreditamento avviene  per  il  tramite  del  sito  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Presso  i  siti  internet  di  cui  al  precedente  comma  4  e'
disponibile il supporto informatico per la compilazione delle  schede
tipo allegate al presente decreto.