Art. 7 Condizioni di utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie 1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, tali risorse potranno essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari e nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 25 del Regolamento GBER, anche per un eventuale incremento delle misure del contributo alla spesa di cui all'art. 6. Ai fini della gestione contabile di tali interventi si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013.