Art. 3 1. La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto. 2. Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.