Art. 2 
 
                        Organi e segretariato 
 
  1. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro o, in sua  assenza,  dal
Vice Ministro. 
  2. Il segretariato del  Consiglio  e'  assicurato  dalla  Direzione
generale per la cooperazione allo  sviluppo  del  Ministero  per  gli
affari esteri e la cooperazione  internazionale.  Un  funzionario  di
grado non inferiore a consigliere di legazione in servizio presso  la
medesima Direzione generale coordina il servizio di segretariato.