Art. 2 Organi e segretariato 1. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro o, in sua assenza, dal Vice Ministro. 2. Il segretariato del Consiglio e' assicurato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione in servizio presso la medesima Direzione generale coordina il servizio di segretariato.