Art. 3 Disciplina delle attivita' 1. Il Ministro o il Vice Ministro convocano le riunioni del Consiglio e ne stabiliscono l'ordine del giorno. 2. Il Consiglio e' convocato almeno una volta l'anno e ogni volta che si renda necessario acquisire pareri o esprimere raccomandazioni sulle materie di cui all'art. 16, comma 2, della legge. Il Consiglio e' comunque convocato per esprimere il parere di cui all'art. 2, comma 3, della legge. 3. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, escluso il presidente. 4. Le deliberazioni sono adottate per consenso. Le proposte del Governo o quelle su cui il Consiglio esprime parere obbligatorio si intendono approvate in mancanza di deliberazione contraria, adottata in una riunione del Consiglio, convocata per una data di norma non successiva al quindicesimo giorno dalla trasmissione delle proposte. 5. Su iniziativa del Ministro, possono essere invitate a prendere parte alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, fino a cinque personalita' particolarmente competenti nelle materie oggetto delle riunioni stesse, inclusi membri del Parlamento designati dai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. 6. Il Consiglio si articola in gruppi tematici o geografici, che facilitano e istruiscono il lavoro dell'assemblea.