(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
       Procedimento per l'attribuzione del rating di legalita' 
 
1. L'Autorita', su  proposta  della  Direzione  competente,  delibera
l'attribuzione del rating entro  sessanta  giorni  dalla  ricevimento
della richiesta. 
2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata,  l'Autorita'  ne
informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il  termine  di
cui al comma 1 inizia a decorrere dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta completa. In ogni caso, l'Autorita'  o  altra  istituzione,
tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia  di
rating, possono in qualsiasi momento chiedere all'impresa di  fornire
informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating. 
3.  L'Autorita'  trasmette  tempestivamente  copia  integrale   della
richiesta al Ministero dell'Interno, al Ministero della  Giustizia  e
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  -  Anac,  i  quali  possono
formulare  eventuali  osservazioni  entro  trenta  giorni   dal   suo
ricevimento.  Se  il  Ministero  dell'Interno,  il  Ministero   della
Giustizia o l'Anac hanno svolto osservazioni, il termine  di  cui  al
comma 1 e' prorogato di trenta giorni. 
3-bis. Le richieste di attribuzione  del  rating  vengono  trasmesse,
altresi',  alla  Commissione  Consultiva  rating,  composta   da   un
rappresentante  dell'Autorita',  un  rappresentante   del   Ministero
dell'Interno, un rappresentante del  Ministero  della  Giustizia,  un
rappresentante   dell'Anac   e   un    rappresentante    del    mondo
imprenditoriale. La Commissione, entro il  termine  di  venti  giorni
dalla ricezione della richiesta, segnala l'eventuale  sussistenza  di
elementi e  comportamenti  oggettivamente  rilevanti  ai  fini  della
valutazione delle suddette richieste, anche sotto  il  profilo  della
violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi
di legalita' informatori dell'ordinamento. 
3-ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni
preposte al controllo della legalita', gli elementi o i comportamenti
di cui al comma precedente, l'Autorita' sospende il procedimento  per
un periodo  di  tempo  non  superiore  ai  dodici  mesi,  prorogabile
motivatamente in casi di particolare gravita', al fine di svolgere  i
necessari accertamenti. 
4.  Sulla  base  di  quanto  dichiarato  dal  legale   rappresentante
dell'impresa, l'Autorita'  puo'  compiere  le  verifiche  necessarie,
anche richiedendo a  tal  fine  informazioni  a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni  sulla  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati   dal
richiedente  per  l'attribuzione  del   rating   di   legalita'.   Le
informazioni  richieste   alle   pubbliche   amministrazioni   devono
pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla  richiesta,
decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati  dalle  imprese
si intende confermata. La richiesta di  informazioni  alle  pubbliche
amministrazioni  sospende,   per   un   periodo   non   superiore   a
quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1. 
5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo
2, comma 2, del Regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione  diretta  del  sistema   informativo   del   casellario
giudiziale di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14   novembre   2002,   n.   313.   Fino   all'attuazione
dell'interconnessione  con  tale  sistema  informativo,  la  verifica
verra'  effettuata,  a  campione,  attraverso  il   Ministero   della
Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del  casellario  giudiziale
di Roma. 
6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2,
comma  2,  del  Regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione diretta del  sistema  informativo  del  casellario  dei
carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  Fino  all'attuazione  di  tale
sistema, la verifica verra' effettuata,  a  campione,  attraverso  il
Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici  giudiziari
competenti. 
7. L'Autorita' comunica al richiedente l'esito  della  richiesta.  Se
tale esito e' positivo, l'Autorita' inserisce  l'impresa  nell'elenco
di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento. 
8. L'Autorita', ove intenda negare l'attribuzione del rating, applica
la procedura di cui all'articolo 6, comma 8.