(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
           Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca 
 
1. Il rating di legalita' ha durata di due anni dal  rilascio  ed  e'
rinnovabile su richiesta. 
2. In sede di rinnovo, l'impresa invia  all'Autorita',  nei  sessanta
giorni precedenti la scadenza del periodo di  validita'  del  proprio
rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che
attesti la permanenza di tutti  i  requisiti  di  cui  ai  precedenti
articoli 2, comma 2, e 3, comma 2. 
3. L'Autorita' delibera sulla richiesta  di  rinnovo  del  rating  di
legalita' applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5. 
4. In caso di perdita di uno dei requisiti  di  cui  all'articolo  2,
l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la  revoca  del  rating
con decorrenza dal momento  in  cui  il  requisito  e'  venuto  meno.
Laddove il rating sia stato rilasciato sulla  base  di  dichiarazioni
false o mendaci, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal momento
in cui  viene  a  conoscenza  della  natura  falsa  o  mendace  della
dichiarazione. 
5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui  all'articolo  3,
comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito. 
6. In caso di adozione di misure cautelari personali o  patrimoniali,
nell'ambito di un procedimento  penale  per  uno  dei  reati  di  cui
all'articolo 2  del  presente  Regolamento,  l'Autorita'  dispone  la
sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle  misure
cautelari. 
7. L'Autorita' puo' disporre la sospensione del rating, in  relazione
alla gravita' dei fatti e all'acquisizione di  maggiori  informazioni
relativamente agli stessi, in presenza di uno  dei  provvedimenti  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i)  del
presente  Regolamento,  ove  tale  provvedimento   sia   oggetto   di
contestazione  e   sino   alla   pronuncia   passata   in   giudicato
dell'autorita' giudiziaria. 
8. L'Autorita', prima della formale  adozione  del  provvedimento  di
revoca,  di  riduzione  del  punteggio  o  di  sospensione,  comunica
all'impresa i motivi che ostano  al  mantenimento  del  rating,  alla
conferma del  punteggio  gia'  attribuito  o  che  ne  comportano  la
sospensione. 
Entro  il  termine  di  quindici   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto  le
proprie  osservazioni.  Durante  tale  periodo,  il  termine  di  cui
all'articolo 5, comma 1, e' sospeso. 
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi  del  comma
7, il termine di cui all'articolo 5 e' interrotto fino al ricevimento
delle informazioni richieste.