Art. 2 Indennizzi 1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti nell'ambito dell'adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm..