Art. 11 
 
                          Riserva nazionale 
 
  1. Al fine di costituire la riserva nazionale, ai  sensi  dell'art.
30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale  del
regime di pagamento di base e' ridotto del 3 per cento. 
  2. La riserva  nazionale  e'  utilizzata  in  via  prioritaria  per
assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori
che iniziano l'attivita' agricola. 
  3. Possono presentare  domanda  di  accesso  alla  riserva,  presso
l'organismo pagatore competente, le persone giuridiche e  le  persone
fisiche di eta' compresa tra diciotto e sessantacinque anni; ai sensi
dell'art. 30, paragrafo 7, del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  la
riserva nazionale e' utilizzata secondo il seguente ordine: 
    a) copertura del fabbisogno annuale di cui all'art. 30, paragrafo
7,  lettera  f),  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013   fino   alla
concorrenza della percentuale  massima  del  due  per  cento  fissata
dall'art. 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    b) assegnazione dei diritti  all'aiuto  ai  sensi  dell'art.  30,
paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    c) assegnazione dei diritti  all'aiuto  ai  sensi  dell'art.  30,
paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    d) assegnazione dei diritti  all'aiuto  ai  sensi  dell'art.  30,
paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    e) assegnazione dei diritti  all'aiuto  ai  sensi  dell'art.  30,
paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  4. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti
per  soddisfare  le  richieste  di  accesso  alla  riserva  nazionale
formulate dai soggetti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013,  art.
30,  paragrafo  9  e  paragrafo  11,  lettera  a),   l'organismo   di
coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013, procede con le riduzioni di cui all'art. 31, paragrafo  1,
lettere g) ed f) del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  5. Soddisfatte tutte le richieste di cui al comma 4 qualora i fondi
disponibili per la riserva nazionale di cui  al  comma  1  non  siano
sufficienti, si seguono i criteri di priorita' di cui all'allegato  I
facente parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 30,
paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  6. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato
dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo  4,  del
regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' di cui ai paragrafi 8
e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.