Art. 11 Riserva nazionale 1. Al fine di costituire la riserva nazionale, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale del regime di pagamento di base e' ridotto del 3 per cento. 2. La riserva nazionale e' utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola. 3. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, le persone giuridiche e le persone fisiche di eta' compresa tra diciotto e sessantacinque anni; ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la riserva nazionale e' utilizzata secondo il seguente ordine: a) copertura del fabbisogno annuale di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2013 fino alla concorrenza della percentuale massima del due per cento fissata dall'art. 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013; c) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013; d) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013; e) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 4. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale formulate dai soggetti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 30, paragrafo 9 e paragrafo 11, lettera a), l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, procede con le riduzioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettere g) ed f) del regolamento (UE) n. 1307/2013. 5. Soddisfatte tutte le richieste di cui al comma 4 qualora i fondi disponibili per la riserva nazionale di cui al comma 1 non siano sufficienti, si seguono i criteri di priorita' di cui all'allegato I facente parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 6. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.