Art. 14 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni alla scelta degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente. 3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 12 del presente decreto. 4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale. 5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, l'organismo di coordinamento, di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e lo comunica agli agricoltori.