Art. 18 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui  all'allegato
II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento  del
pagamento per i giovani agricoltori, e' fissata, ai  sensi  dell'art.
51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento. 
  2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista
dall'art. 51 del regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  da  destinare  al
pagamento per i giovani agricoltori,  eventuali  maggiori  fabbisogni
sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera a) del presente decreto. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua
applicazione, la percentuale di cui al comma 1 puo' essere rivista.