Art. 18 Disposizioni finanziarie 1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, e' fissata, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento. 2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013, da destinare al pagamento per i giovani agricoltori, eventuali maggiori fabbisogni sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione, la percentuale di cui al comma 1 puo' essere rivista.