Art. 20 
 
                  Misura premi per il settore latte 
 
  1. La quota pari al 17,50 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi  alle  vacche  da  latte,  tenendo  in
considerazione  la  resa  media  produttiva   stabilita   a   livello
territoriale ovvero una diversa modalita' per l'individuazione  degli
allevamenti finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del
controllo della presente misura, che partoriscono nell'anno e  i  cui
vitelli sono identificati e  registrati  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   437/2000.   L'aiuto   spetta   al
richiedente detentore della vacca al momento del parto. 
  2. I criteri di cui al comma  1  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   su
indicazione delle Regioni o provincia autonoma competente. 
  3. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al  finanziamento  della  misura  ai
sensi del comma 1 e il numero delle vacche  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  4. La quota pari al 2,30 per cento dell'importo annuo destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata per premi aggiuntivi alle  vacche  di  cui  al  comma  1
associate, per almeno sei mesi, ad un codice di  allevamento  situato
in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999. 
  5. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto  tra  l'importo  destinato  al   finanziamento   dei   premi
aggiuntivi ai sensi del comma 4 e il numero delle vacche  ammissibili
al sostegno nell'anno considerato. 
  6. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 3 sono
escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21. 
  7. La quota pari allo 0,96 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla
misura premi alle  bufale  di  eta'  superiore  ai  trenta  mesi  che
partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati
secondo le modalita' e i termini previsti  dal  regolamento  (CE)  n.
1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. 
  8. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al  finanziamento  della  misura  ai
sensi del comma 7 e il numero delle bufale  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore  della
bufala al momento del parto.