Art. 20 Misura premi per il settore latte 1. La quota pari al 17,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche da latte, tenendo in considerazione la resa media produttiva stabilita a livello territoriale ovvero una diversa modalita' per l'individuazione degli allevamenti finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del controllo della presente misura, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle Regioni o provincia autonoma competente. 3. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 4. La quota pari al 2,30 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999. 5. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 4 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 6. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 3 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21. 7. La quota pari allo 0,96 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. 8. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 7 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.