Art. 21 Misura premi per il settore carne bovina 1. La quota pari al 9,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando una maggiorazione del venti per cento alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza. 3. Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione di cui al comma 2 e' destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR. 4. La quota pari al 15,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. 5. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 4 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando, al fine di indirizzare le attivita' di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, una maggiorazione del trenta per cento per i capi allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualita' nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti, o una maggiorazione del cinquanta per cento per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. 6. I capi che hanno beneficiato del premio di cui al comma 2 sono esclusi dai premi di cui al comma 5 del presente articolo e dai premi per il settore latte di cui all'art. 20.