Art. 21 
 
              Misura premi per il settore carne bovina 
 
  1. La quota pari al 9,50 per cento dell'importo annuo destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi alle vacche nutrici di razze da  carne
o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro
anagrafico delle razze bovine, che partoriscono  nell'anno  e  i  cui
vitelli sono identificati e  registrati  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   437/2000.   L'aiuto   spetta   al
richiedente detentore della vacca al momento del parto. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato, riservando una  maggiorazione  del  venti  per
cento alle vacche nutrici incluse in appositi piani  selettivi  o  di
gestione della razza. 
  3. Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione di cui al comma 2  e'
destinata  alle  vacche  nutrici  di  razza  Chianina,   Marchigiana,
Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti  parte  di  allevamenti  che
aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento
dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR. 
  4. La quota pari al 15,60 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in  eta'  compresa
tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per  un
periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. 
  5. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 4 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno  considerato,  riservando,  al  fine  di   indirizzare   le
attivita' di allevamento verso forme  che  garantiscano  un  maggiore
equilibrio  economico  e  contribuiscano,  pertanto,  a  ridurre   le
ripercussioni negative sociali ed ambientali, una  maggiorazione  del
trenta per cento per i capi allevati per  almeno  dodici  mesi  nelle
aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualita' nazionale  o
regionale o a sistemi di etichettatura  facoltativi  riconosciuti,  o
una maggiorazione del cinquanta per cento  per  i  capi  macellati  e
certificati  a  denominazione  di  origine  protetta  o   indicazione
geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. 
  6. I capi che hanno beneficiato del premio di cui al comma  2  sono
esclusi dai premi di cui al comma 5 del presente articolo e dai premi
per il settore latte di cui all'art. 20.