Art. 23 Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose 1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili. 3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti: a) l'intera superficie per i primi cinque ettari; b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie. 4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 5. La quota pari al 13,95 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 6. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili. 7. Il premio di cui al comma 6 e' concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. 8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 9. La quota pari al 3,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose. 10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili. 11. Il premio di cui al comma 10 e' concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai. 12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 13. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose. 14. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili. 15. Il premio di cui al comma 14 e' concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai. 16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.