Art. 23 
 
Misura premi  per  i  settori  frumento  duro,  colture  proteiche  e
                            proteaginose 
 
  1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla
misura premi alla  coltivazione  di  soia,  in  Piemonte,  Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero di ettari ammissibili. 
  3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie
a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali  e
mantenuta in normali condizioni almeno fino  alla  maturazione  piena
dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti: 
    a) l'intera superficie per i primi cinque ettari; 
    b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera  a),
il 10% della superficie. 
  4. Le colture di cui al comma 3, che non  raggiungono  la  fase  di
maturazione piena dei frutti e dei  semi  a  causa  delle  condizioni
climatiche eccezionali riconosciute,  sono  ammissibili  all'aiuto  a
condizione che le superfici in questione  non  siano  utilizzate  per
altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
  5. La quota pari al 13,95 per cento destinata al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche,
Lazio,  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sicilia e Sardegna. 
  6. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 5 e il numero di ettari ammissibili. 
  7. Il premio di cui al comma 6 e' concesso per ettaro di superficie
a frumento duro, seminata e coltivata  secondo  le  normali  pratiche
colturali  e  mantenuta  in  normali  condizioni  almeno  fino   alla
maturazione piena delle cariossidi. 
  8. Le colture di cui al comma 7, che non  raggiungono  la  fase  di
maturazione  piena  delle  cariossidi  a   causa   delle   condizioni
climatiche eccezionali riconosciute,  sono  ammissibili  all'aiuto  a
condizione che le superfici in questione  non  siano  utilizzate  per
altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
  9. La quota pari al 3,30 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche  e  Lazio,  delle
colture proteaginose, in particolare di girasole,  colza,  leguminose
da granella, in particolare pisello, fava, favino,  favetta,  lupino,
fagiolo,  cece,  lenticchia  e  vecce,  ed  erbai  annuali  di   sole
leguminose. 
  10. L'importo unitario del premio e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 9 e il numero di ettari ammissibili. 
  11. Il premio di  cui  al  comma  10  e'  concesso  per  ettaro  di
superficie di proteaginose, leguminose da granella ed  erbai  annuali
di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali  pratiche
colturali  e  mantenuta  in  normali  condizioni  almeno  fino   alla
maturazione piena dei semi per le colture proteaginose  e  leguminose
da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai. 
  12.  Le  colture  di  cui  al  comma  11,   che   non   raggiungono
rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la  fioritura
a causa delle condizioni climatiche  eccezionali  riconosciute,  sono
ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione  non
siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
  13. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi  alla  coltivazione,  in  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da  granella,
in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece,
lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose. 
  14. L'importo unitario del premio e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 13 e il numero di ettari ammissibili. 
  15. Il premio di  cui  al  comma  14  e'  concesso  per  ettaro  di
superficie  a  leguminose  da  granella  ed  erbai  annuali  di  sole
leguminose,  seminata  e  coltivata  secondo  le   normali   pratiche
colturali  e  mantenuta  in  normali  condizioni  almeno  fino   alla
maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e
fino all'inizio della fioritura per gli erbai. 
  16.  Le  colture  di  cui  al  comma  15,   che   non   raggiungono
rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la  fioritura
a causa delle condizioni climatiche  eccezionali  riconosciute,  sono
ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione  non
siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.