Art. 3 
 
                      Agricoltore in attivita' 
 
  1. All'elenco  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  escluse  dai
pagamenti diretti di cui all'art. 9, paragrafo 2,  primo  comma,  del
regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aggiunti i seguenti soggetti: 
    a)  persone  fisiche  o  giuridiche  che  svolgono   direttamente
attivita' di intermediazione: 
      1) bancaria o finanziaria, e/o 
      2) commerciale; 
    b) societa',  cooperative  e  mutue  assicurazioni  che  svolgono
direttamente attivita' di assicurazione e/o di riassicurazione; 
    c) le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che
effettuano attivita' formative e/o sperimentazione in campo  agricolo
e quelli che hanno la gestione degli usi civici. 
  2. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a),  e  dell'art.  9,
paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono
considerati agricoltori in attivita' i soggetti che, al momento della
presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12, dimostrano  uno
dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione all'INPS  come  coltivatori  diretti,  imprenditori
agricoli professionali, coloni o mezzadri; 
    b) possesso della partita IVA  attiva  in  campo  agricolo  e,  a
partire dal 2016, con dichiarazione  annuale  IVA  relativa  all'anno
precedente la presentazione della domanda UNICA di cui  all'art.  12.
Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore  al
cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate  ai  sensi  del
regolamento (CE)  n.  1257/1999  e'  sufficiente  il  possesso  della
partita IVA in campo agricolo. 
  3. Le disposizioni dell'art. 9, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento
(UE) n. 1307/2013 non si applicano alle persone fisiche e  giuridiche
che hanno percepito nell'anno precedente  pagamenti  diretti  per  un
ammontare massimo di: 
    a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono,
in misura  maggiore  al  cinquanta  per  cento,  ubicate  nelle  zone
svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999; 
    b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi. 
  4. Le Regioni  e  le  Province  autonome,  sulla  base  di  criteri
oggettivi  e  non  discriminatori,  possono  escludere   dalle   zone
svantaggiate,  dandone  tempestiva  comunicazione  all'organismo   di
coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013, quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati  superati
da investimenti o attivita' economiche o con la dimostrazione di  una
normale produttivita' dei terreni, o in cui i metodi di produzione  o
i  sistemi  agricoli  compensano  il  mancato  guadagno  o  i   costi
aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.