Art. 3 Agricoltore in attivita' 1. All'elenco delle persone fisiche e giuridiche escluse dai pagamenti diretti di cui all'art. 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aggiunti i seguenti soggetti: a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attivita' di intermediazione: 1) bancaria o finanziaria, e/o 2) commerciale; b) societa', cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attivita' di assicurazione e/o di riassicurazione; c) le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attivita' formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici. 2. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'art. 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attivita' i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12, dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 e' sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. 3. Le disposizioni dell'art. 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di: a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999; b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi. 4. Le Regioni e le Province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attivita' economiche o con la dimostrazione di una normale produttivita' dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.