Art. 4 Requisiti minimi 1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi: a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere e' inferiore a euro duecentocinquanta prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere e' inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.