Art. 4 
 
                          Requisiti minimi 
 
  1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi: 
    a) per le domande di aiuto riferite agli anni  2015  e  2016,  se
l'ammontare dei pagamenti diretti da  corrispondere  e'  inferiore  a
euro duecentocinquanta prima dell'applicazione di eventuali  sanzioni
e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se
l'ammontare dei pagamenti diretti da  corrispondere  e'  inferiore  a
euro  trecento  prima  dell'applicazione  di  eventuali  sanzioni   e
riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.