Art. 8 
 
Calcolo del valore unitario iniziale e del valore unitario nazionale 
 
  1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto  e'  calcolato
ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 25, paragrafo 2, con
le  modalita'  di  cui  all'art.  26,  paragrafo  2,   del   medesimo
regolamento. 
  2. L'applicazione dell'art. 19, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
n. 639/2014, e' limitata, ai  sensi  del  paragrafo  2  del  medesimo
articolo,  all'ottantacinque  per  cento  dei  pagamenti  corrisposti
nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore
o da circostanze eccezionali. 
  3. In deroga all'art. 25, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale
inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale  di  cui
all'art. 25, paragrafo 5,  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  il
valore unitario iniziale e' aumentato di un  terzo  della  differenza
tra il loro valore unitario iniziale  e  il  novanta  per  cento  del
valore unitario nazionale. 
  4. Entro l'anno di domanda  2019,  in  applicazione  dell'art.  25,
paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo  7,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, il valore unitario di ciascun  diritto  all'aiuto  non  e'
inferiore al sessanta per cento del  valore  unitario  nazionale  nel
2019, a meno che cio' non dia luogo ad una diminuzione  maggiore  del
trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi  del
comma 1 del presente articolo. 
  5. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo  6,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, ai fini  del  calcolo  del  valore  unitario  iniziale  si
considerano i pagamenti concessi  per  l'anno  2014  ai  sensi  degli
articoli 7, 9 e 9 bis,  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  29   luglio   2009,   concernente
disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del  regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009. 
  6. Le modalita' attuative del calcolo dei valori sono  fissate  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  7. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato
dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo  4,  del
regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita'  stabilite  ai  sensi
del comma 6 del presente articolo. 
  8. Gli organismi pagatori di  cui  all'art.  7,  paragrafo  1,  del
regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  comunicano  agli  agricoltori   le
informazioni di cui all'art. 25, paragrafo 10, del  regolamento  (UE)
n.  1307/2013,  con  le   modalita'   stabilite   dall'organismo   di
coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013.