Art. 8 Calcolo del valore unitario iniziale e del valore unitario nazionale 1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto e' calcolato ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 25, paragrafo 2, con le modalita' di cui all'art. 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 2. L'applicazione dell'art. 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, e' limitata, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, all'ottantacinque per cento dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. 3. In deroga all'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale di cui all'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario iniziale e' aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale. 4. Entro l'anno di domanda 2019, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto non e' inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, a meno che cio' non dia luogo ad una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo. 5. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini del calcolo del valore unitario iniziale si considerano i pagamenti concessi per l'anno 2014 ai sensi degli articoli 7, 9 e 9 bis, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009. 6. Le modalita' attuative del calcolo dei valori sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 7. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' stabilite ai sensi del comma 6 del presente articolo. 8. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, comunicano agli agricoltori le informazioni di cui all'art. 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, con le modalita' stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.