IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante  "Bonifica  sanitaria
degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla  brucellosi"  e  sue
successive modifiche; 
  Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296,  recante  "Norme
per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n.
78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio  1979  e  norme
per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti  dalla
tubercolosi e dalla brucellosi" e sue successive modifiche; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la  lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"
e sue successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e
successive  modificazioni  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
luglio 1996, n. 160, recante  il  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n.  651
e successive modificazioni pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
novembre 1994, n. 277, recante il regolamento  concernente  il  piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
bovini; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio  1996,  n.  125,  recante  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per la eradicazione  della  tubercolosi  negli  allevamenti
bovini e bufalini; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e
successive  modificazioni  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
novembre 1992, n.  276,  recante  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
ovini e caprini; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  14  giugno  1968  e
successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  237
del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione  delle
indennita' di abbattimento dei bovini infetti; 
  Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto  del  Ministro
della sanita' 30 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
228 del 1° ottobre 1986 per  la  determinazione  delle  misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  28  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.  305  del  31
dicembre 2013,  concernente  la  determinazione  della  misura  delle
indennita'  di  abbattimento  degli  animali  della  specie   bovina,
bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013; 
  Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli
Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani  di
sorveglianza  per  la  tubercolosi,  brucellosi   e   leucosi   negli
allevamenti bovini da ingrasso; 
  Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo  di  bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli  da  ingrasso,  in
considerazione dell'esiguo  numero  di  questi  ultimi  eventualmente
interessati da provvedimenti di abbattimento; 
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale; 
  Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno  2014
della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini  e  bufalini
infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli
ovini e caprini infetti da brucellosi; 
  Tenuto conto del parere  espresso  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali con la nota prot n. 6502 del 20 marzo
2014 che definisce gli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento
per l'anno 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 
 
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da  tubercolosi,  da
brucellosi  e  da  leucosi  enzootica  dei  bovini  e'  stabilita  in
€ 473,81. 
  2. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bovini quando le carni ed  i  visceri  debbono  essere  interamente
distrutti e' stabilita in € 869,00. 
  3. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche'  infetti  da  tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 452,18. 
  4. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti, e' stabilita in € 828,67. 
  5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del  50%  per
capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non  superano  i  dieci
capi. 
  6. Nelle tabelle allegate  al  presente  decreto  sono  fissate  le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 
  7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  decorre
dal 1° gennaio 2014 per gli animali  abbattuti  nel  corso  dell'anno
2014.