IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e sue successive modifiche; Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante "Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e sue successive modifiche; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e sue successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto del Ministro della salute 28 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2013, concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013; Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2014 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la nota prot n. 6502 del 20 marzo 2014 che definisce gli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2014; Decreta: Art. 1 Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 473,81. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 869,00. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 452,18. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 828,67. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014.