Art. 3 Disposizioni finali 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 2. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 16 ottobre 2014 Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5138