Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Le  maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento   previste
dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche  ai
casi  di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni   a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 
  2. Il presente decreto e' inviato agli organi di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana;  esso
entra  in  vigore  il  giorno   successivo   a   quello   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 16 ottobre 2014 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 5138