Art. 3 Esposto per l'attivazione dei poteri di vigilanza 1. Le indagini dell'Autorita' sono attivate su iniziativa d'ufficio o su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi. 2. L'esposto di cui al comma 1 puo' essere presentato mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Autorita'. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato della prescritta documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante. 3. Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell'Unita' Organizzativa competente per materia. Nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravita', circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente puo', comunque, trasmettere l'esposto privo di sottoscrizione all'Ufficio Ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attivita' di competenza.