Art. 3 
 
 
          Esposto per l'attivazione dei poteri di vigilanza 
 
  1. Le indagini dell'Autorita' sono attivate su iniziativa d'ufficio
o su istanza motivata di chiunque ne  abbia  interesse,  ivi  incluse
associazioni   od   organizzazioni   rappresentative   di   interessi
collettivi o diffusi. 
  2. L'esposto di cui al comma 1 puo' essere presentato  mediante  la
compilazione  dell'apposito   modulo   disponibile   sul   sito   web
dell'Autorita'. Il modulo deve essere compilato  in  ogni  suo  campo
obbligatorio, corredato della prescritta  documentazione,  firmato  e
accompagnato da copia  di  un  documento  di  identita'  o  di  altro
documento valido del segnalante. 
  3. Gli esposti anonimi sono archiviati  dal  dirigente  dell'Unita'
Organizzativa competente per materia. Nei casi di denunce riguardanti
fatti  di  particolare  gravita',  circostanziate   e   adeguatamente
motivate, il dirigente puo', comunque, trasmettere l'esposto privo di
sottoscrizione all'Ufficio Ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza
e  vigilanze  speciali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
competenza.