Art. 4 Vigilanza collaborativa 1. Le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorita' di svolgere un'attivita' di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformita' degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonche' al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto. 2. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere richiesta nei casi di: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamita' naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonche' interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori. 3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui all'art. 32, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali. 4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio per l'approvazione. Le modalita' di svolgimento possono essere definite in un Protocollo di azione predisposto dall'Ufficio su indicazione del Presidente che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.