Art. 6 
 
 
                     Archiviazione dell'esposto 
 
  1. Il dirigente provvede all'archiviazione nei seguenti casi: 
    a) esposto privo di elementi di fatto o di diritto  adeguatamente
circostanziati e motivati; 
    b) esposto presentato secondo le modalita'  di  cui  all'art.  3,
comma  2  del   presente   regolamento   privo   delle   informazioni
obbligatorie richieste; 
    c) manifesta incompetenza dell'Autorita'; 
    d) manifesta infondatezza dell'istanza; 
    e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o
di diritto che escludono l'intervento dell'Autorita'. 
  2.  L'archiviazione  e'  comunicata,  anche  a   mezzo   di   posta
elettronica non certificata, solo  nel  caso  di  espressa  richiesta
scritta dell'esponente ed e' disposta di regola  mediante  l'utilizzo
di modelli approvati dal Consiglio dell'Autorita', tenuto conto delle
tipologie di segnalazione ricevute. 
  3. L'esposto si intende  archiviato  comunque  se  l'Autorita'  non
procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei  termini  di
cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento. 
  4. E' fatta salva l'attivita' di vigilanza, anche  con  riferimento
ad esposti gia' oggetto di archiviazione di cui ai commi  precedenti,
in caso di sopravvenuti elementi di fatto  o  di  diritto  ovvero  di
diversa ed ulteriore valutazione dell'Autorita'. 
  5. Il  dirigente  competente  informa  il  Consiglio,  con  cadenza
mensile,  delle  segnalazioni  archiviate  ai  sensi   del   presente
articolo.