Art. 2 
 
 
                Categorie di contribuenti alle quali 
                non si applicano gli studi di settore 
 
  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano: 
  a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi  di
cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma  1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  di
ammontare superiore a euro 5.164.569; 
  b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili  e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle  imprese  socie  o
associate; 
  c) nei confronti delle societa' cooperative  costituite  da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.