IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23; Visto, in particolare, l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che assoggetta ad imposta di consumo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni; Visto altresi', in particolare, l'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e 12 febbraio 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 7 dicembre 2013, n. 287 e 19 febbraio 2014, n. 41, recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995; Ritenuta la necessita' di adottare ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, per la regolare distribuzione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina; Decreta: Art. 1 Ambito applicativo e definizioni 1. Il presente decreto disciplina il regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) «prodotti liquidi da inalazione», i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni; c) «prodotti monouso», i dispositivi utilizzati per il consumo del prodotto liquido da inalazione contenuto e che non possono essere riutilizzati una volta consumato il liquido; d) «deposito», l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina destinati ad essere forniti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ai diretti consumatori, ad altri depositi, alla cessione in altri Stati membri dell'Unione europea, all'esportazione; e) «soggetto autorizzato», il soggetto autorizzato dall'Agenzia all'istituzione e gestione di un deposito; f) «periodo di imposta», il periodo, pari ad una «quindicina», per il quale e' dovuta l'imposta gravante sui prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo nello stesso periodo; g) «quindicina», i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda quindicina); h) «immissione in consumo», il momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito, per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per essere ceduti direttamente ai consumatori; i) «modello F24 accise», la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato; l) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.