Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Non e' consentita l'immissione in  libera  pratica  di  prodotti
destinati ad essere  forniti  nel  territorio  nazionale  a  soggetti
diversi da quelli autorizzati ai sensi del  presente  decreto,  salvo
quanto previsto dall'articolo 8. 
  2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in  quanto
applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati  di  cui
all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al  decreto
del Ministro delle finanze 22 febbraio  1999,  n.  67,  e  successive
modificazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan