Art. 10 Disposizioni finali 1. Non e' consentita l'immissione in libera pratica di prodotti destinati ad essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 8. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2014 Il Ministro: Padoan