Art. 2 Autorizzazione alla istituzione e alla gestione di deposito di prodotti liquidi da inalazione 1. Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione presenta all'Agenzia, allegandovi la planimetria del luogo da adibire a deposito, una domanda recante: a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito; c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si intende istituire il deposito; d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto; e) l'elenco dei prodotti liquidi da inalazione che si intendono fabbricare o introdurre nell'impianto; f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo dovuta nei primi due periodi di imposta; g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che: 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della liberta' personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; 2) non e' stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi; 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2); 4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; 5) non e' sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato di liquidazione; 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), e' resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito. 3. Dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda di cui al comma 1, il soggetto che l'ha sottoscritta e' autorizzato ad istituire e gestire il deposito. L'autorizzazione abilita all'esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilita' del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalita' diverse dalla normativa vigente. 4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicita' dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), nonche' verifica l'adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito al fine di: a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto tenuto conto del contesto territoriale in cui e' ubicato e delle modalita' di immagazzinamento e custodia dei prodotti. 5. L'Agenzia assegna a ciascun deposito un codice di imposta, comunicandolo al soggetto autorizzato. 6. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di istituzione e gestione del deposito. Costituisce altresi' causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g). Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione l'accertata insussistenza, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonche' il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento, entro un termine appositamente stabilito, comunque non inferiore a sessanta giorni, dei locali adibiti a deposito. 7. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2013, e successive modificazioni, qualora non sia intervenuto provvedimento di decadenza o di revoca della stessa, costituisce autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto detto provvedimento, potra' essere autorizzato ai sensi del presente articolo qualora dimostri, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, che sono venuti meno i motivi di decadenza o di revoca.