Art. 2 
 
Autorizzazione alla  istituzione  e  alla  gestione  di  deposito  di
                   prodotti liquidi da inalazione 
 
  1. Il soggetto che intende  istituire  e  gestire  un  deposito  di
prodotti liquidi da inalazione presenta all'Agenzia,  allegandovi  la
planimetria del luogo da adibire a deposito, una domanda recante: 
    a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,
il numero di partita I.V.A.,  il  codice  fiscale  e  le  generalita'
complete del legale rappresentante; 
    b) le generalita' complete delle persone  eventualmente  delegate
alla gestione del deposito; 
    c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
intende istituire il deposito; 
    d) le caratteristiche  dei  sistemi  di  sicurezza  antintrusione
dell'impianto; 
    e) l'elenco dei prodotti liquidi da inalazione che  si  intendono
fabbricare o introdurre nell'impianto; 
    f) l'ammontare presuntivo  dell'imposta  di  consumo  dovuta  nei
primi due periodi di imposta; 
    g) la dichiarazione resa, ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni,  dal  soggetto  che  inoltra  l'istanza,  dalla  quale
risulti che: 
      1) non  ha  subito  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; 
      2) non e' stato rinviato a giudizio  per  reati  finanziari  in
processi ancora da celebrarsi; 
      3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2); 
      4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura
od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa  e  l'imposta
sul valore aggiunto; 
      5) non e' sottoposto a procedure  fallimentari,  di  concordato
preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato  di
liquidazione; 
      6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per
reati di contrabbando; 
      7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo
15, comma  1,  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive
modificazioni. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g),  e'  resa  anche
dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito. 
  3. Dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda di cui  al
comma  1,  il  soggetto  che  l'ha  sottoscritta  e'  autorizzato  ad
istituire   e   gestire   il   deposito.   L'autorizzazione   abilita
all'esercizio del deposito per  i  soli  aspetti  fiscali,  ferma  la
diretta responsabilita' del soggetto autorizzato al  conseguimento  e
mantenimento  degli  eventuali  titoli  abilitativi  prescritti   per
finalita' diverse dalla normativa vigente. 
  4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo,
accerta la veridicita' dei fatti esposti nella dichiarazione  di  cui
al comma 1, lettera g), nonche' verifica  l'adeguatezza  tecnica  dei
luoghi adibiti a deposito al fine di: 
    a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore  di  lavoro
di cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  concernente
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
    b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza  antintrusione
dell'impianto tenuto  conto  del  contesto  territoriale  in  cui  e'
ubicato  e  delle  modalita'  di  immagazzinamento  e  custodia   dei
prodotti. 
  5. L'Agenzia assegna a  ciascun  deposito  un  codice  di  imposta,
comunicandolo al soggetto autorizzato. 
  6. Costituisce causa di decadenza  dall'autorizzazione  la  mancata
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3 entro trenta  giorni
dalla data di presentazione della domanda di istituzione  e  gestione
del   deposito.   Costituisce    altresi'    causa    di    decadenza
dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o  il  venir  meno  dei
fatti esposti nella dichiarazione di cui  al  comma  1,  lettera  g).
Costituisce   causa   di   revoca   dell'autorizzazione   l'accertata
insussistenza, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di
cui al  comma  4,  nonche'  il  mancato  adempimento  alle  eventuali
prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento,  entro  un  termine
appositamente stabilito, comunque non inferiore  a  sessanta  giorni,
dei locali adibiti a deposito. 
  7.  L'autorizzazione  ai  sensi   dell'articolo   2   del   decreto
ministeriale 16 novembre 2013, e  successive  modificazioni,  qualora
non sia intervenuto provvedimento di  decadenza  o  di  revoca  della
stessa, costituisce autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il
soggetto nei confronti del quale sia intervenuto detto provvedimento,
potra' essere autorizzato ai  sensi  del  presente  articolo  qualora
dimostri, contestualmente alla presentazione della domanda di cui  al
comma 1, che sono venuti meno i motivi di decadenza o di revoca.