Art. 3 Cauzione 1. Il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione del deposito presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. 2. La cauzione di cui al comma 1 ha validita' almeno biennale, da rinnovare per analogo periodo almeno sessanta giorni prima della cessazione di validita'. In mancanza, l'autorizzazione all'esercizio del deposito e' sospesa, in via cautelativa, fino alla data di cessazione di validita' della cauzione, e, successivamente a tale data, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 7, del Testo unico delle accise. 3. L'importo della cauzione e' pari all'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di imposta, e' adeguato in misura tale da non risultare inferiore all'imposta media dovuta nei due periodi di imposta precedenti. 4. Non e' tenuto alla prestazione della cauzione il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione di deposito che effettui esclusivamente estrazioni di prodotti liquidi da inalazione non destinate all'immissione in consumo.