Art. 3 
 
                              Cauzione 
 
  1. Il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione del  deposito
presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1  della
legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. 
  2. La cauzione di cui al comma 1 ha validita' almeno  biennale,  da
rinnovare per analogo periodo  almeno  sessanta  giorni  prima  della
cessazione di validita'. In mancanza, l'autorizzazione  all'esercizio
del deposito e' sospesa,  in  via  cautelativa,  fino  alla  data  di
cessazione di validita' della cauzione,  e,  successivamente  a  tale
data,  il  soggetto  autorizzato  decade,  ai   sensi   dell'articolo
62-quater, comma 7, del Testo unico delle accise. 
  3.  L'importo  della  cauzione  e'  pari  all'ammontare  presuntivo
dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di  imposta,
e' adeguato in misura tale da  non  risultare  inferiore  all'imposta
media dovuta nei due periodi di imposta precedenti. 
  4. Non e'  tenuto  alla  prestazione  della  cauzione  il  soggetto
autorizzato all'istituzione  e  gestione  di  deposito  che  effettui
esclusivamente estrazioni  di  prodotti  liquidi  da  inalazione  non
destinate all'immissione in consumo.