Art. 4 Registrazione dei prodotti liquidi da inalazione 1. La commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione e' subordinata alla preventiva comunicazione all'Agenzia, da parte del soggetto autorizzato, dei seguenti elementi: a) denominazione della marca del prodotto liquido da inalazione; b) caratteristiche della confezione ovvero del dispositivo monouso destinati all'immissione in consumo; c) capacita' espressa in millilitri della confezione o del dispositivo monouso; d) paese d'origine della confezione se situato fuori dell'Unione europea; e) ragione sociale e sede legale del produttore o dell'importatore stabilito nell'Unione europea; 2. L'Agenzia assegna ai prodotti liquidi da inalazione un codice identificativo univoco comunicandolo al soggetto autorizzato, e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 1 sul proprio sito istituzionale.