Art. 4 
 
          Registrazione dei prodotti liquidi da inalazione 
 
  1. La commercializzazione dei prodotti  liquidi  da  inalazione  e'
subordinata alla preventiva comunicazione all'Agenzia, da  parte  del
soggetto autorizzato, dei seguenti elementi: 
    a) denominazione della marca del prodotto liquido da inalazione; 
    b)  caratteristiche  della  confezione  ovvero  del   dispositivo
monouso destinati all'immissione in consumo; 
    c) capacita'  espressa  in  millilitri  della  confezione  o  del
dispositivo monouso; 
    d) paese d'origine della confezione se situato fuori  dell'Unione
europea; 
    e)   ragione   sociale   e   sede   legale   del   produttore   o
dell'importatore stabilito nell'Unione europea; 
  2. L'Agenzia assegna ai prodotti liquidi da  inalazione  un  codice
identificativo  univoco  comunicandolo  al  soggetto  autorizzato,  e
provvede alla pubblicazione degli elementi di  cui  al  comma  1  sul
proprio sito istituzionale.