Art. 5 Obblighi del soggetto autorizzato 1. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le marche di prodotti liquidi da inalazione cedute, il numero delle confezioni, la capacita' di ciascuna confezione espressa in millilitri, il quantitativo complessivo espresso in litri. 2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia, per le cessioni ai consumatori finali effettuate nel mese precedente, le marche di prodotti liquidi da inalazione, il numero delle confezioni nonche' la capacita' di ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espressi in millilitri.