Art. 5 
 
                  Obblighi del soggetto autorizzato 
 
  1.  Il  soggetto  autorizzato  comunica   mensilmente   all'Agenzia
l'elenco dei punti di vendita  e  dei  depositi  riforniti  nel  mese
precedente, indicando per ciascuno le marche di prodotti  liquidi  da
inalazione cedute,  il  numero  delle  confezioni,  la  capacita'  di
ciascuna  confezione  espressa   in   millilitri,   il   quantitativo
complessivo espresso in litri. 
  2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia, per le
cessioni ai consumatori finali effettuate  nel  mese  precedente,  le
marche di prodotti liquidi da inalazione, il numero delle  confezioni
nonche'  la  capacita'  di  ciascuna  confezione  e  il  quantitativo
complessivo espressi in millilitri.