Art. 6 Regime del deposito 1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilita' esclusiva del soggetto autorizzato. 2. I prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico. 3. Per ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario. 4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di: a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione; b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). 5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione. 6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3. 7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacita' unitaria, la quantita' complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva.