Art. 6 
 
                         Regime del deposito 
 
  1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti
sono  fabbricati,  introdotti,  custoditi  ed   estratti   sotto   la
responsabilita' esclusiva del soggetto autorizzato. 
  2. I prodotti liquidi da inalazione fabbricati  o  introdotti  sono
presi  in  carico  giornalmente  dal  soggetto   autorizzato   previa
emissione di bolletta di carico. 
  3. Per ciascuna estrazione di prodotti liquidi  da  inalazione,  il
soggetto autorizzato emette, in duplice  esemplare,  la  bolletta  di
scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e  l'altro
accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario. 
  4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di: 
    a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime
e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti  od
estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione; 
    b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti
distintamente per le marche di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera
a). 
  5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono  effettuate
sulla base dei  documenti  commerciali  e  di  trasporto  relativi  a
ciascuna operazione. 
  6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono  effettuate
sulla base dei  documenti  commerciali  e  di  trasporto  relativi  a
ciascuna operazione e sulla base  delle  corrispondenti  bollette  di
carico e scarico di cui ai commi 2 e 3. 
  7. Il soggetto autorizzato, entro  cinque  giorni  dal  termine  di
ciascuna   quindicina,    trasmette    all'Agenzia    il    prospetto
riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo  destinate  ai
punti di vendita e ai consumatori finali, dal  quale  risultino,  per
ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacita' unitaria, la
quantita' complessiva di prodotto liquido da inalazione  e  l'imposta
complessiva.