Art. 8 
 
                       Rappresentante fiscale 
 
  1. Il soggetto  che  fabbrica  o  detiene  i  prodotti  liquidi  da
inalazione in uno dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero  in  un
Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano  ai  punti  vendita
ovvero  ai  consumatori  finali  nomina  un  rappresentante  fiscale,
comunicandone le generalita' all'Agenzia. 
  2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1: 
    a) ha sede nel territorio italiano; 
    b) e' autorizzato a decorrere dalla data della  comunicazione  di
cui al comma 1; 
    c) e'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alla  dichiarazione
prevista  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  la   quale   e'
sottoscritta   dal   rappresentante   fiscale   ed   allegata    alla
comunicazione di cui al comma 1; 
    d) effettua la comunicazione di cui all'articolo 4; 
    e)  e'  obbligato  alla  tenuta  del  registro  delle   forniture
distintamente per marca, dal quale risultino, per ciascuna marca,  il
numero  delle  confezioni,  la  capacita'  unitaria,   la   quantita'
complessiva  di  prodotto   liquido   da   inalazione   e   l'imposta
complessiva.  Le  registrazioni  sono  effettuate  sulla   base   dei
documenti commerciali  relativi  a  ciascuna  operazione  emessi  dal
fornitore; 
    f) provvede ad inoltrare  all'Agenzia  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 5; 
    g)  trasmette,  entro  cinque  giorni  dal  termine  di  ciascuna
quindicina,  all'Agenzia   il   prospetto   riepilogativo,   di   cui
all'articolo 6, comma 7; 
    h) e' obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle
modalita' e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo  7  ed
e'  soggetto  alla  vigilanza  prevista  dal  comma  4  dello  stesso
articolo. 
  3. Al rappresentante fiscale e' assegnato dall'Agenzia un codice di
imposta. 
  4. Il rappresentante fiscale decade dall'autorizzazione di  cui  al
comma 2, lettera b), qualora  non  provvede  alla  prestazione  della
cauzione di cui all'articolo 3, entro  30  giorni  dalla  data  della
comunicazione  di  cui  al  comma  1  e  qualora  sia  accertata   la
insussistenza  o  il  venir  meno  dei   requisiti   indicati   nella
dichiarazione di cui al comma 2, lettera c). 
  5. Il rappresentante fiscale non e' abilitato  alla  fabbricazione,
ricezione, detenzione o spedizione di prodotti liquidi da inalazione.