Art. 9 Disposizioni contabili 1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, riportano, oltre alle generalita' del soggetto emittente: a) il numero progressivo; b) la data di emissione; c) il codice di imposta, di cui all'articolo 2, comma 5, per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso; d) la descrizione del movimento del prodotto; e) il codice del prodotto, di cui all'articolo 4, comma 2, per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso; f) la denominazione della marca del prodotto; g) il numero delle confezioni del prodotto; h) la capacita' della confezione; i) la quantita' complessiva movimentata, espressa in millilitri, di prodotto; l) le generalita' del soggetto fornitore, in caso di bolletta di carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta di scarico. 2. Nei registri di cui agli articoli 6, comma 4, lettera b), e 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per marca e confezione unitaria. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale comunicano alla competente Direzione territoriale dell'Agenzia il formato dei registri e bollette adottati. 3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' essere disposto l'impiego da parte del soggetto autorizzato e del rappresentante fiscale, che sono tenuti ad adottarle entro sessanta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi. 4. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 62-quater del Testo unico delle accise. 5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.