Art. 9 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, riportano, oltre
alle generalita' del soggetto emittente: 
    a) il numero progressivo; 
    b) la data di emissione; 
    c) il codice di imposta, di cui all'articolo 2, comma 5,  per  le
bollette emesse successivamente alla data di comunicazione  da  parte
dell'Agenzia del codice stesso; 
    d) la descrizione del movimento del prodotto; 
    e) il codice del prodotto, di cui all'articolo 4, comma 2, per le
bollette emesse successivamente alla data di comunicazione  da  parte
dell'Agenzia del codice stesso; 
    f) la denominazione della marca del prodotto; 
    g) il numero delle confezioni del prodotto; 
    h) la capacita' della confezione; 
    i) la quantita' complessiva movimentata, espressa in  millilitri,
di prodotto; 
    l) le generalita' del soggetto fornitore, in caso di bolletta  di
carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta
di scarico. 
  2. Nei registri di cui agli articoli 6, comma 4, lettera b),  e  8,
comma 2,  lettera  e),  sono  annotati  cronologicamente  e  numerati
progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico  dei  prodotti
distintamente per marca e confezione unitaria. Fino all'adozione  del
provvedimento di cui  al  comma  3,  il  soggetto  autorizzato  e  il
rappresentante   fiscale   comunicano   alla   competente   Direzione
territoriale  dell'Agenzia  il  formato  dei  registri   e   bollette
adottati. 
  3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  puo'
essere disposto l'impiego da parte del  soggetto  autorizzato  e  del
rappresentante fiscale, che sono tenuti ad adottarle  entro  sessanta
giorni, di  procedure  informatizzate  per  la  tenuta  dei  registri
contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti
riepilogativi. 
  4.  I  registri  contabili,  le  bollette,   i   prospetti   e   la
documentazione previsti dal presente decreto  sono  resi  disponibili
all'Agenzia  ai  fini  del  controllo  e  dell'accertamento  di   cui
all'articolo 62-quater del Testo unico delle accise. 
  5.  I  registri  contabili,  le  bollette,   i   prospetti   e   la
documentazione previsti dal presente decreto  sono  custoditi  per  i
dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.